Articolo 708 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimento di estradizione. Consegna

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che, ai sensi dell'art. 203 disp. att. del presente codice, la cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

(2) L'inutile decorso del termine stabilito non è però di per sé impeditivo di una decisione successiva. La pronuncia giurisdizionale ovvero il consenso restano validi.

(3) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, L. 21 luglio 2016, n. 149, a decorrere dal 5 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1 della medesima L. 149/2016.

(4) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, L. 21 luglio 2016, n. 149, a decorrere dal 5 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1 della medesima L. 149/2016.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 16507/2018

2Cass. pen. n. 34432/2017

3Cass. pen. n. 18622/2017

4Cass. pen. n. 4338/2015

5Cass. pen. n. 9924/2014

6Cass. pen. n. 17912/2009

7Cass. pen. n. 10110/2006

8Cass. pen. n. 15111/2004

9Cass. pen. n. 922/1998