Articolo 711 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Riestradizione

Dispositivo

Note

(1) Si ricordi che la riestradizione è sempre subordinata alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato (art. 699).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 34800/2008

2Cass. pen. n. 585/2000