Articolo 730 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
Dispositivo
1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo [12] comma 2 del codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo [12] comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministro della giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.
2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. pen. n. 15862/2018
Ai fini del riconoscimento di una sentenza penale straniera, non è obbligatorio che la traduzione in lingua italiana della copia della sentenza sia accompagnata da una specifica certificazione di conformità, essendo solo necessario che possano dirsi accertate la conformità della copia alla sentenza straniera e la corrispondenza della traduzione al contenuto della sentenza.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15862 del 10 aprile 2018)
2Cass. pen. n. 50616/2013
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera a norma dell'art. 730 c.p.p., che detta la disciplina applicabile in assenza di un accordo in materia con lo Stato da cui proviene il provvedimento, è ammissibile nei confronti di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza nello Stato o dalla loro sottoposizione a procedimento penale in Italia. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza emessa negli Stati Uniti d'America ai fini dell'applicazione della recidiva nei confronti di cittadino da tempo residente all'estero).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50616 del 16 dicembre 2013)
3Cass. pen. n. 27736/2013
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, primo comma, n. 2, c.p., e 730 e seguenti c.p.p., laddove consentono l'applicazione di pene accessorie discrezionali previste esclusivamente dalla legge italiana in conseguenza del riconoscimento di sentenza penale straniera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per asserita violazione del diritto di difesa derivante dall'assenza di contraddittorio sul punto davanti all'autorità giudiziaria estera, poiché il condannato può esercitare il suo diritto di difesa, deducendo ogni elemento a lui favorevole, davanti al giudice italiano, la cui cognizione deve estendersi alla valutazione circa l'applicabilità delle riferite sanzioni, in ordine sia all'"an" sia al "quantum" temporale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27736 del 24 giugno 2013)
4Cass. pen. n. 16364/2012
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), legge n. 69 del 2005, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 13, comma secondo, D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi. (Fattispecie relativa ad una sentenza contumaciale emessa dall'autorità giudiziaria francese).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16364 del 3 maggio 2012)
5Cass. pen. n. 16051/2011
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è legittimamente operato anche in mancanza, agli atti, della copia della sentenza, essendo sufficiente la traduzione in lingua italiana effettuata dal Ministero della Giustizia, della quale deve presumersi l'autenticità e la cui provenienza è certificata dall'attestazione in calce.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16051 del 21 aprile 2011)
6Cass. pen. n. 31515/2004
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la richiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusivamente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l'art. 730 comma secondo c.p.p. gli attribuisce autonomia di azione, e la sua richiesta è sufficientemente motivata anche con il richiamo ai fini di cui all'art. 12 c.p. senza la necessità di ulteriore specificazione(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31515 del 16 luglio 2004)
7Cass. pen. n. 315/1998
Anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca — e quindi inesigibilità — della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 315 del 26 febbraio 1998)
8Cass. pen. n. 6490/1998
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la norma di cui all'art. 730, terzo comma, c.p.p., impone, per la richiesta del procuratore generale, il requisito indispensabile della specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, essendo ispirata, rispetto alla previsione del codice abrogato, alla maggior tutela delle esigenze del contraddittorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 c.p.p.; essa si correla, d'altra parte, alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 734 c.p.p., la quale, prescrivendo che la sentenza enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, viene a porre un principio di stretta corrispondenza tra la richiesta del procuratore generale, che è esercizio di azione penale complementare, e la pronuncia del giudice. (In applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha annullato la decisione della corte d'appello che aveva deliberato il riconoscimento di una sentenza penale di condanna, pronunciata all'estero, ai fini della recidiva e dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, senza che nella richiesta del procuratore generale fossero stati specificati gli effetti ai quali il riconoscimento doveva riferirsi).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6490 del 8 gennaio 1998)
9Cass. pen. n. 2137/1995
Ai fini del riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 730 c.p.p. impone al procuratore generale presso la corte d'appello di promuovere il relativo procedimento, specificando espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento stesso è domandato. In mancanza di tale presupposto, il giudice è carente di giurisdizione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto il vizio cosiddetto di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla Corte d'appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del P.G.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2137 del 27 dicembre 1995)