Articolo 736 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Misure coercitive
Dispositivo
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo [273] (1).
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all'audizione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo [717] comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione [606] contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Note
(1) Tra le esigenze cautelari di cui all'art. 274 devono escludersi quelle indicate alle lett. a) e c), in quanto incompatibili con le finalità del giudizio di riconoscimento. Quindi tale misura potrà essere disposta quando sussista il concreto pericolo di fuga ovvero quando il soggetto si sia dato alla fuga.