Articolo 736 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Misure coercitive

Dispositivo

Note

(1) Tra le esigenze cautelari di cui all'art. 274 devono escludersi quelle indicate alle lett. a) e c), in quanto incompatibili con le finalità del giudizio di riconoscimento. Quindi tale misura potrà essere disposta quando sussista il concreto pericolo di fuga ovvero quando il soggetto si sia dato alla fuga.