Articolo 14 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Computo e decorrenza dei termini

Dispositivo

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico (1), il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

È discusso se tra gli «effetti giuridici» rientri anche la determinazione dell'età di un soggetto. In dottrina e giurisprudenza prevale la soluzione negativa in forza della quale il calcolo dell'età deve avvenire alla stregua del computo naturale secondo la disciplina e i principi propri del diritto civile.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 5599/2022

In tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere considerato il giorno dell'udienza rinviata e non quello dell'udienza di rinvio.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5599 del 25 ottobre 2022)

2Cass. pen. n. 37353/2020

Il termine per proporre la querela è di tre mesi, e non di novanta giorni, decorrente ex art. 124, comma primo, cod. pen. dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37353 del 5 novembre 2020)

3Cass. pen. n. 23259/2015

Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. (Annulla senza rinvio, Trib. Palermo, 28/01/2014).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23259 del 29 aprile 2015)

4Cass. pen. n. 22035/2012

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, c.p.p. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale che prevede la non computabilità del "dies a quo" (art. 14, comma secondo, c.p. e 172, comma quarto, c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22035 del 7 giugno 2012)

5Cass. pen. n. 23281/2010

La regola della proroga di diritto al giorno successivo del termine che scade in giorno festivo non opera con riferimento al termine per la presentazione della querela.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23281 del 16 giugno 2010)

6Cass. pen. n. 46149/2009

Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore - fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa - mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46149 del 4 novembre 2009)

7Cass. pen. n. 158/1999

Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art. 14, comma secondo, c.p. e dall'art. 172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 158 del 11 febbraio 1999)

8Cass. pen. n. 4698/1998

Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4698 del 21 aprile 1998)

9Cass. pen. n. 2838/1995

Ai termini di durata massima della custodia cautelare fissati dall'art. 303 c.p.p. si applica la regola generale dell'art. 14 c.p., secondo cui nel computo non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi e ad anni, infatti, occorre far riferimento al calendario comune, sicché essi scadono nel giorno del mese o dell'anno corrispondente a quello del suo inizio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2838 del 29 settembre 1995)

10Cass. pen. n. 2122/1992

Ai fini del computo della detenzione espiata, i giorni vanno calcolati per intero e non ad ore. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva violazione di legge per avere il giudice di sorveglianza erroneamente escluso un intero giorno dal computo della detenzione espiata, in relazione alla revoca di un permesso concesso per 13 ore).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2122 del 22 giugno 1992)