Articolo 4 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Dispositivo

Note

(1) Attraverso l'art. 23 del Trattato di pace, ratificato nel 1947, l'Italia ha rinunciato ad ogni diritto e titolo sui suoi possedimenti in Africa, mentre il 1 luglio 1960 è venuta a cessare l'Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia.

(2) La norma fornisce la definizione di cittadino. Per quanto attiene ai modi di acquisto a titolo originario e derivato della cittadinanza, la perdita della stessa e il suo riacquisto si rimanda alla l. 5 febbraio 1992, n. 91.

(3) Il territorio dello Stato è costituito dalla superficie terrestre compresa entro i confini politico-geografici dello Stato, dal soprasuolo e sottosuolo e dal mare territoriale (che si estende per dodici miglia marine dalla linea costiera e dalle linee rette che uniscono i promontori,ex art. 2 cod. nav.). Per quanto attiene al cd territorio mobile ovvero navi aeromobili si ritiene applicabile il principio della bandiera, in forza del quale i fatti commessi all'interno di tali mezzi sono soggetti alla normativa dello Stato di appartenenza. Nello specifico per le navi e gli aeromobili dello Stato l'applicazione è incondizionata, mentre per quanto attiene a quelli privati (civili o mercantili) trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui la vicenda criminosa abbia rilevanza esclusivamente interna e non coinvolga gli interessi della comunità territoriale. Una disciplina ad hoc è prevista per le sedi diplomatiche e consolari (art. 22 Convenzione di Vienna 1961) e per gli immobili di proprietà della Santa Sede (artt. 13, 14 e 15 Trattato del Laterano 1929).

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. pen. n. 48250/2019

2Cass. pen. n. 5157/2017

3Cass. pen. n. 17625/2015

4Cass. pen. n. 36052/2014

5Cass. pen. n. 51143/2014

6Cass. pen. n. 46340/2012

7Cass. pen. n. 32960/2010

8Cass. pen. n. 4303/2009

9Cass. pen. n. 49666/2004

10Cass. pen. n. 22516/2003

11Cass. pen. n. 16028/2003

12Cass. pen. n. 16659/2002

13Cass. pen. n. 7409/2000

14Cass. pen. n. 1002/1990