Articolo 27 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene pecuniarie fisse e proporzionali

Dispositivo

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo (1) (2).

Note

(1) Le pene proporzionali (art. 115, l. 24 novembre 1981, n. 689) sono invece determinate dal giudice a partire da un coefficiente fisso o articolato fra un minimo ed un massimo (proporzionalità costante) ovvero in relazione alla fattispecie concreta, stante una base fissa (proporzionalità progressiva). Quest'ultima tipologia di pene pecuniarie si riscontra principalmente nella legislazione speciale, soprattutto nei settori doganale, tributario e in materia di lavoro.

(2) Le sanzioni pecuniarie penali e amministrative s'intendono convertite in euro, secondo quanto previsto dall'art. 51, l. 24 giugno 1998, n. 213.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 9361/1992

Le pene pecuniarie proporzionali non sono soggette, per loro natura, ad alcun limite massimo, come espressamente disposto dall'art. 27, seconda parte, c.p. Ne deriva che, in caso di concorso di reati, le norme sulla continuazione (art. 81, comma secondo, c.p.) e quelle sul cumulo giuridico (art. 78 c.p.) non possono trovare applicazione limitatamente a quella parte delle violazioni che siano punite con pene pecuniarie proporzionali. In particolare, per quel che attiene alla continuazione, la legge, allorquando stabilisce che una pena sia proporzionale all'entità o al numero delle infrazioni, esclude implicitamente l'applicabilità della normativa sulla continuazione dato che questa non prevede la proporzionalità della pena in rapporto all'entità o al numero delle violazioni che vengono a confluire nel reato continuato ed atteso che il giudice non ha il potere di sovvertire il meccanismo della proporzionalità sostituendovi — quando la pena proporzionale inerisca alla violazione meno grave — quello dell'aumento fino al triplo della pena base pecuniaria ovvero detentiva.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9361 del 4 settembre 1992)