Articolo 29 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

Dispositivo

La condanna all'ergastolo [22] e la condanna alla reclusione [23] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [31], [33], [98] 2, [139], [140], 314 2, [315] 2, [317] 2] (1) (2).

La dichiarazione di abitualità [102]-[104] o di professionalità nel delitto [105], ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [33].

Note

(1) Qualora si configuri un situazione caratterizzata dalla pluralità di reati, si dovrà considerare la pena inflitta per il reato più grave o delle singole pene previste, al fine di determinare se la pena della reclusione sia inferiore a 5 o 3 anni.

(2) Si ricordi che anche al d fuori del codice penale sono previsti casi di interdizione dai pubblici uffici. Ne sono esempi le disposizioni di cui all'art. 2637 del c.c., comma 2 in materia di aggiotaggio ; art. 2, l. 25 gennaio 1982, n. 17 a riguardo delle associazioni segrete; nonché in tema di mafia secondo l' art. 10 quinquies, l. 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 20, l. 13 settembre 1982, n. 646.

Massime giurisprudenziali (26)

1Cass. pen. n. 34776/2025

Nell'ipotesi in cui la pena rideterminata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., divenga inferiore ai tre anni di reclusione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, essendo venuto meno il relativo presupposto previsto dall'art. 29 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34776 del 3 ottobre 2025)

2Cass. pen. n. 30040/2025

Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione.–L'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. (Fattispecie relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall'aumento per la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 30040 del 23 maggio 2025)

3Cass. pen. n. 20246/2025

La presenza di condanne per ulteriori delitti uniti per continuazione, che comporta l'aumento della pena-base oltre il limite dei cinque anni di reclusione, è irrilevante ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, poiché nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20246 del 21 marzo 2025)

4Cass. pen. n. 13092/2025

In tema di corruzione, costituisce pena illegale, in quanto fuoriesce dal paradigma normativo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta ex art. 317-bis cod. pen. in relazione a fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha previsto espressamente l'applicazione di tale pena accessoria anche nel caso di condanna nei confronti del corruttore ai sensi dell'art. 321 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13092 del 19 febbraio 2025)

5Cass. pen. n. 46717/2023

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (Per la S.C., la Corte di appello non ha correttamente applicato tale principio poichè la pena base applicata per il reato più grave, diminuita di un terzo per il rito, era superiore a tre anni - pena base per il reato più grave di rapina di anni 5 di reclusione, ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2, ad anni 3 e mesi 4 di reclusione - con conseguente necessaria applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46717 del 20 ottobre 2023)

6Cass. pen. n. 4472/2023

Ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4472 del 13 gennaio 2023)

7Cass. pen. n. 9062/2022

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9062 del 16 dicembre 2022)

8Cass. pen. n. 42003/2021

È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale). (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 16/02/2021).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42003 del 24 settembre 2021)

9Cass. pen. n. 30285/2021

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti. (Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE BERGAMO, 15/10/2020).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30285 del 19 aprile 2021)

10Cass. pen. n. 1578/2020

È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale). (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 15/01/2020).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1578 del 26 novembre 2020)

11Cass. pen. n. 11940/2020

Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/06/2018).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11940 del 13 febbraio 2020)

12Cass. pen. n. 20108/2013

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento ad una pena superiore a due anni di reclusione in cui sia omessa la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione della pena accessoria obbligatoria per legge della interdizione dei pubblici uffici per anni cinque.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20108 del 9 maggio 2013)

13Cass. pen. n. 46340/2008

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell'entità della pena principale irrogata dalla sentenza di condanna, anche all'esito delle eventuali diminuzioni processuali.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46340 del 16 dicembre 2008)

14Cass. pen. n. 4559/1999

In tema di pene accessorie, nel caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4559 del 9 aprile 1999)

15Cass. pen. n. 5567/1998

Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, poiché le pene accessorie assumono carattere di automatismo in rapporto all'entità del trattamento sanzionatorio, il limite di pena di cui all'art. 29 c.p. non può prescindere dagli effetti su di esso del procedimento speciale del rito abbreviato e, quindi, della conseguente diminuente sulla pena da infliggersi in concreto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5567 del 13 maggio 1998)

16Cass. pen. n. 8605/1997

Qualora più reati per i quali intervenga condanna siano legati dal vincolo della continuazione, l'entità della pena, ai fini dell'applicazione di una pena accessoria, va determinata non con riferimento alla pena complessiva, compreso l'aumento per la continuazione, ma unicamente con riferimento alla pena-base.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8605 del 24 settembre 1997)

17Cass. pen. n. 8263/1997

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre far riferimento alla pena alla quale l'imputato è stato condannato e cioè a quella in concreto comminata dopo il computo di tutte le attenuanti e le diminuenti previste dalla legge senza distinzione di merito o di rito. Ne consegue che in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p., la pena applicata in concreto è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8263 del 11 settembre 1997)

18Cass. pen. n. 4951/1997

Ai fini della applicazione della interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, il limite di pena di cui all'art. 29 c.p. va individuato non con riguardo alla pena irrogata in concreto, dopo la riduzione conseguente alla diminuente ex art. 442, comma secondo, c.p.p., ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione di detta diminuente, data la natura meramente processuale di essa e tenuto conto del logico collegamento della pena accessoria alla negativa valutazione sostanziale del fatto-reato riflessa nella pena principale.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4951 del 28 maggio 1997)

19Cass. pen. n. 6321/1996

Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici i limiti di pena fissati dagli artt. 29 e 32 c.p., nel caso di giudizio abbreviato, vanno individuati non con riguardo alla pena irrogata in concreto, ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione della diminuente del rito: invero detta diminuente ha genesi e finalità meramente processuali che non consentono la sua assimilazione ad una normale circostanza attenuante.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6321 del 24 giugno 1996)

20Cass. pen. n. 3716/1996

Al fine di stabilire se alla condanna debba conseguire o meno l'interdizione dai pubblici uffici, e se questa debba essere perpetua o soltanto temporanea, occorre considerare l'entità della pena irrogata in concreto, come risultante a seguito del computo dell'eventuale diminuente per il rito abbreviato; l'art. 29 c.p., infatti, riferendosi genericamente alla «condanna», ha riguardo esclusivamente alla pena irrogata, in sè considerata, a prescindere dagli elementi del calcolo aritmetico che concorrono a determinarla.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3716 del 16 aprile 1996)

21Cass. pen. n. 12741/1995

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 c.p., consegue a condanna alla reclusione per tempo non inferiore a tre anni di reclusione. Detta pena, in caso di reati unificati per continuazione, è quella irrogata per quello ritenuto più grave, non dovendosi tenere conto dell'aumento per continuazione, e, in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 c.p.p., la pena da prendersi in continuazione è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12741 del 29 dicembre 1995)

22Cass. pen. n. 4914/1995

Ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall'art. 29 c.p., che si riferisce alla condanna inflitta comprensiva delle singole parti componenti, non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in appello).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4914 del 31 gennaio 1995)

23Cass. pen. n. 4327/1994

Poiché la diminuente prevista per la celebrazione del processo con il rito abbreviato ha genesi e finalità meramente processuali che la rendono non assimilabile ad una circostanza attenuante del reato, i limiti di pena fissati dall'art. 29 c.p. per stabilire la durata dell'interdizione dai pubblici uffici vanno individuati non sulla pena irrogata in concreto e in maniera definitiva ma in un momento anteriore vale a dire prima di operare la diminuzione per il rito prescelto. Ne deriva che qualora venga inflitta una pena inferiore ai cinque anni di reclusione in conseguenza dell'applicazione della detta diminuente, la condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4327 del 13 aprile 1994)

24Cass. pen. n. 11633/1992

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, occorre avere riguardo non alla pena totale inflitta per più reati, bensì a quella irrogata per ogni singolo reato, senza tener conto di eventuali cause estintive della pena.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11633 del 4 dicembre 1992)

25Cass. pen. n. 5558/1992

Sia l'art. 9, D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e sia l'art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 prevedono la concessione dell'indulto solo per le pene accessorie temporanee. È, quindi, esclusa da tale beneficio, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché consegue di diritto, ai sensi dell'art. 29, primo comma, c.p., alle condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5558 del 12 maggio 1992)

26Cass. pen. n. 945/1971

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici consegue ope legis — a norma dell'art. 29 in relazione all'art. 20 c.p. — alla dichiarazione di delinquente abituale, senza necessità di alcuna statuizione del giudice di cognizione il quale, con la sentenza di condanna, non è tenuto ad applicare le pene accessorie conseguenti alla condanna stessa, dovendo ad esse provvedere in executivis il giudice competente.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 945 del 17 febbraio 1971)