Articolo 44 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Condizione obiettiva di punibilità

Dispositivo

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione (1), il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto (2).

Note

(1) Il codice penale non dà una definizione dicondizioni obiettive di punibilità. Si tratta, secondo la dottrina maggioritaria di eventi estranei alla condotta illecita, a questa concomitanti o successivi, ma che non sono necessariamente voluti dall'agente. Da queste condizioni, ove la legge ne faccia riferimento, viene fatta dipendere la punibilità di un reato. Ne sono un esempio il pubblico scandalo nel delitto di incesto (art. 564) e l'annullamento del matrimonio nell'induzione al matrimonio mediante inganno (art. 588). Un tempo s considerava tale anche la sentenza dichiarativa di fallimento in relazione al reato di bancarotta (art. 216, l. fall.)., ora però considerata vero e proprio elemento costitutivo del reato.Non è pacifica in dottrina la natura di queste. Alcuni le ritengono elemento costitutivo del reato, nella sua parte fattuale. Altri invece, propendono per considerarle esterne al reato, la loro rilevanza si coglierebbe dunque solo sotto l'aspetto della punibilità ovvero dell'applicazione della pena). Si suole poi distinguere tra condizioniintrinsecheche comportano un ulteriore aggravamento, come nel caso del pubblico scandalo (art. 564), e condizioniestrinseche, che non riguardano l'offensività del fatto, come nel caso di annullamento del matrimonio (art. 588) di punibilità sono imputate.

(2) Qui viene specificato che tali condizioni operano anche se non l'evento non è voluto dal soggetto, in quanto tali condizioni a titolo di responsabilità oggettiva (v.42). Per cui ad esempio,in caso di incesto (v.564), il soggetto sarà punibile indipendentemente dal fatto che volesse o meno determinare il pubblico scandalo. Non a caso la norma si riferisce a condizioni obiettive di punibilità. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina recenti ritengono che, sulla scorta della valorizzazione nel nostro ordinamento del principio di colpevolezza (sent. C. Cost. 24 marzo 1988, n. 364 (v.42)), si debba rivedere, in termini meno assoluti, il rapporto tra condizioni obiettive di punibilità e colpevolezza ovvero mentre le condizioni estrinseche possono essere imputate a titolo di responsabilità oggettiva, quelle intrinseche, non si sottrarrebbero dal principio di colpevolezza, per cui per la loro applicabilità si richiede almeno la colpa.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 27426/2023

In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità. (Conf. Sez. Unite n 2 del 1958, Rv. 098004-01).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27426 del 1 marzo 2023)

2Cass. pen. n. 53184/2017

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento. (Rigetta, App. Milano, 19/10/2016)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 53184 del 12 ottobre 2017)

3Cass. pen. n. 13910/2017

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1988 Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni obiettive di punibilità alla regola della rimproverabilità ex art. 27, comma primo, Cost.). (Rigetta, App. Lecce, 01/02/2016)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13910 del 8 febbraio 2017)

4Cass. pen. n. 14777/2004

Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede all'art. 24 l'adempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore. La condotta di inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione indicato dall'organo di vigilanza, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo colposo, integra una condizione di punibilità “intrinseca” cioè incidente sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore comportamento del contravventore che non regolarizzi le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, rimuovendo l'offesa arrecata all'interesse protetto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14777 del 26 marzo 2004)

5Cass. pen. n. 2334/1989

La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore (atti di disposizione o altri atti enumerati dall'art. 216 legge fall. come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento. Cosicché, per la coincidenza del momento consumativo del reato con il luogo della dichiarazione di fallimento, ivi si radica la competenza territoriale. Nella bancarotta post-fallimentare viceversa, in cui la già pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato, la consumazione si attua nel tempo e luogo della commissione dei fatti delittuosi e ivi si radica ai fini della competenza territoriale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2334 del 15 febbraio 1989)