Articolo 46 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Costringimento fisico

Dispositivo

Non è punibile (1) chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica (2) alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Note

(1) Viene meno, come previsto anche in materia di caso fortuito e forza maggiore all'art. 45 del c.p., l'elemento soggettivo del reato. Qui, però,il nesso psichico tra l'agente e la condotta posta in essere non viene meno in dipendenza da un fatto naturale,bensì in quanto l'annullamento della volontà del soggetto è il risultato dell'opera di un altro, il quale sarà chiamato a rispondere del fatto, in quanto il primo ha agito quale "longa manus" del secondo. Il "costringimento fisico" esclude la coscienza e volontà della condotta, solo se il soggetto si trovava però nell'impossibilità di sottrarsi alla violenza fisica subita.

(2) Si differenzia dal costringimento psichico poiché trae origine da una violenza fisica e non da una minaccia, costituisce, quindi, una causa oggettiva,non soggettiva, di esclusione del reato. Infatti se vi è stata violenza psichica (v.543) la volontà del soggetto è determinata da minaccia e, pertanto, non risulta coartata in modo assoluto. Si pensi al caso in cui un soggetto è costretto da altri a commettere un reato perché minacciato con una pistola.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 50435/2025

L'esimente del costringimento fisico sussiste solo se l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge, confrontandosi con una forza assoluta, proveniente dalla condotta di un altro uomo, non contrastabile né aggirabile, di intensità tale da impedirgli altra scelta se non quella di assumere la condotta integrante il delitto. (Fattispecie in tema di omissione di soccorso in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la conforme decisione dei giudici di merito di condanna di un passeggero che si era limitato, senza particolare insistenza, a chiedere al conducente di fermare il veicolo e, ricevuta risposta negativa, non si era attivato nel contattare, anche in forma anonima, le autorità sanitarie e di polizia).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 50435 del 12 ottobre 2025)

2Cass. pen. n. 20171/2013

Nell' ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20171 del 7 febbraio 2013)