Articolo 46 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Costringimento fisico

Dispositivo

Note

(1) Viene meno, come previsto anche in materia di caso fortuito e forza maggiore all'art. 45 del c.p., l'elemento soggettivo del reato. Qui, però,il nesso psichico tra l'agente e la condotta posta in essere non viene meno in dipendenza da un fatto naturale,bensì in quanto l'annullamento della volontà del soggetto è il risultato dell'opera di un altro, il quale sarà chiamato a rispondere del fatto, in quanto il primo ha agito quale "longa manus" del secondo. Il "costringimento fisico" esclude la coscienza e volontà della condotta, solo se il soggetto si trovava però nell'impossibilità di sottrarsi alla violenza fisica subita.

(2) Si differenzia dal costringimento psichico poiché trae origine da una violenza fisica e non da una minaccia, costituisce, quindi, una causa oggettiva,non soggettiva, di esclusione del reato. Infatti se vi è stata violenza psichica (v.543) la volontà del soggetto è determinata da minaccia e, pertanto, non risulta coartata in modo assoluto. Si pensi al caso in cui un soggetto è costretto da altri a commettere un reato perché minacciato con una pistola.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 50435/2025

2Cass. pen. n. 20171/2013