Articolo 57 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Dispositivo

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile (1) (2).

Note

(1) Le responsabilità cui si riferisce la norma ovvero quelle dell'editore o dello stampatore sono da considerarsi entrambe di caratteresussidiario,rispetto alla previsione dell'art. 57 del c.p., e come questa anche di natura colposa.

(2) La norma ha assunto l'attuale configurazione successivamente all'intervento riformatore operato con l. 4 marzo 1953, n. 127 (art. 1).