Articolo 60 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Errore sulla persona dell'offeso

Dispositivo

Note

(1) L'errore sulla persona dell'offeso si verifica quando il soggetto agente, confonde con altra persona l'offeso. Da non confondere con la c.d.aberratio ictus(v.82), che indica i casi in cui l'agente colpisce un bersaglio diverso da quello programmato, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa.In tali casi lecircostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o le qualità del soggetto passivo o i rapporti fra questo ed il colpevole, non sono poste a carico dell’agente. Quindi, se il reo voleva percuotere una determinata persona e ne percuote, invece, un’altra, che passava di lì per caso, non si applicherà l’aggravante del caso.

(2) Invece, per quanto riguarda lecircostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni e le qualità, sono valutate a favore del reo, come se lo scambio di persona non vi fosse stato, cioè come se il delitto si fosse svolto secondo il piano prestabilito. Un esempio è il caso dell’imputato che voleva far evadere dalla prigione un suo parente, mentre, per sbaglio, fa evadere un altro.

(3) Dallo scambio di persona bisogna,poi, distinguere l’errore sulle circostanze che riguardano l’età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche della persona offesa, in relazione a tali ipotesi, infatti, il comma in esame stabilisce una disciplina differente, eccezionale rispetto a quanto disposto dall'articolo in esame, trovando applicazione il generale disposto dell'art. 59 del c.p.. La ratio di tale deroga si ravvisa nelle condizioni di menomata difesa della persona offesa dal reato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 58087/2017