Articolo 63 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Dispositivo

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire (1).

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente (2).

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo (5).

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla [132] 2].

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla [132] 2] (3) (4).

Note

(1) Solo dopo che il giudice ha stabilito la pena- base (ovvero quella che il giudice avrebbe applicato se la circostanza non si fosse verificata)secondo i parametri fissati dall'art. 133, potrà lo stesso applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena, corrispondenti alle circostanze aggravanti o attenuanti, specificando le ragioni della propria scelta e, secondo l'opinione dominante, senza prendere nuovamente gli elementi di fatto utilizzati per determinare la pena.

(2) Il comma in esame individua l'ipotesi di concorso di circostanze omogenee tra loro, ovvero tutte aggravanti o tutte attenuanti, ad efficacia comune. In tali casi si verifica un aumento o una diminuzione della pena quante sono le circostanze concorrenti.

(3) Tale comma, sostituito dall'art. 5, l. 31 luglio 1984, n. 400, fa riferimento alle cd circostanze ad efficacia speciale, la cui disciplina del cumulo omogeneo, differente rispetto all'ipotesi di omogeneità tra circostanze ad efficacia comune, è contenuta nei commi successivi.

(4) Relativamente ad alcuni procedimenti speciali quali il giudizio abbreviato (art. 442) e il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta (art. 444), il codice di procedura penale prevede specifiche diminuzioni di pena.

(5) La Corte cost. 27 maggio 2025, n. 74, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. pen. n. 26411/2025

Non costituisce violazione del principio del ne bis in idem la valutazione del medesimo elemento (quale la quantità ingente di materiale pedopornografico detenuto) sia ai fini della determinazione della pena base che dell'aumento per l'aggravante speciale dell'utilizzo di mezzi idonei ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, purché la pena base sia determinata in modo distinto e adeguatamente motivata.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26411 del 1 luglio 2025)

2Cass. pen. n. 29733/2025

In caso di concorso tra recidiva qualificata ed altra circostanza ad effetto speciale, per individuare la più grave tra di esse ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., non si tiene conto del limite di cui al sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo cui l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del delitto oggetto di giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che questa conclusione risponde alle esigenze di assicurare certezza e di evitare irragionevoli disparità di trattamento e che il limite fissato dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen. rileva soltanto nella fase di concreta determinazione della pena).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29733 del 4 giugno 2025) Corte cost. n. 74/2025È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». Il criterio del cumulo materiale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o autonome con la recidiva semplice – aggravante comune per la quale la legge n. 251 del 2005 ha previsto un aumento fisso di un terzo (e non fino ad un terzo) della pena –, comporta conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli a fronte di quanto stabilito invece per le ipotesi di recidiva aggravata, che, quali aggravanti ad effetto speciale, beneficiano del trattamento, più favorevole perché discrezionale nella misura, previsto dal quarto comma della medesima disposizione (cumulo giuridico). In tal modo ad un minor grado di rimproverabilità soggettiva riscontrabile nella recidiva semplice rispetto alle più gravi ipotesi di recidiva aggravata può corrispondere, a parità di disvalore oggettivo del fatto, una pena irragionevolmente superiore e dunque sproporzionata e non “individualizzata”, con conseguente violazione anche della funzione rieducativa della pena. Per evitare che la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate è pertanto necessario che anche nell’ipotesi della recidiva semplice trovi applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma dell’art. 63.(Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 27 maggio 2025)

3Cass. pen. n. 8860/2025

Le dichiarazioni rese dall'imputato non possono essere utilizzate contrariamente ai suoi interessi se rilasciate senza aver ricevuto adeguata informazione sui suoi diritti difensivi come previsto dall'art. 63 cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8860 del 23 gennaio 2025)

4Cass. pen. n. 36104/2024

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36104 del 9 aprile 2024)

5Cass. pen. n. 14652/2024

In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14652 del 21 febbraio 2024)

6Cass. pen. n. 7966/2024

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, pur se non determinato in misura inferiore in primo grado, irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta con la sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, all'esito dell'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale, non trova applicazione il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7966 del 9 gennaio 2024)

7Cass. pen. n. 34806/2021

In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma 4, c.p., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34806 del 24 maggio 2021)

8Cass. pen. n. 34949/2020

La recidiva non può essere considerata una circostanza ad effetto speciale nel caso in cui il concreto aumento di pena applicato, per effetto del criterio mitigatore previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen., sia inferiore ad un terzo, in quanto, ai sensi dell'art. 63 cod. pen., sono circostanze aggravanti ad effetto speciale solo quelle che determinano un aumento della pena superiore ad un terzo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34949 del 3 novembre 2020)

9Cass. pen. n. 52011/2019

In tema di concorso di circostanze aggravanti, la regola del cumulo giuridico prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma, al contrario, regolando il concorso tra circostanze omogenee, si applica anche ove concorra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sottratta al bilanciamento con le circostanze attenuanti.–In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ed aggravanti indipendenti, potendo queste ultime essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino un aumento superiore ad un terzo.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 52011 del 7 novembre 2019)

10Cass. pen. n. 31293/2019

In tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31293 del 8 maggio 2019)

11Cass. pen. n. 42500/2018

In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno, trova applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il "quantum" di aumento relativo all'arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e "favor rei".(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 42500 del 27 settembre 2018)

12Cass. pen. n. 36104/2017

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36104 del 21 luglio 2017)

13Cass. pen. n. 18278/2017

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, applicando la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen., aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 ritenendo più grave quella di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18278 del 11 aprile 2017)

14Cass. pen. n. 5597/2017

In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, nel calcolare la pena all'imputato condannato per violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, comma primo, cod. pen. - ritenuta aggravante indipendente - e dell'art. 99, commi 4,5 e 6, cod. pen. - ritenuta aggravante ad effetto speciale - ed in continuazione con altri reati, aveva operato sulla pena risultante dall'applicazione della prima aggravante, ritenuta più grave, l'intero aumento per la recidiva).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5597 del 7 febbraio 2017)

15Cass. pen. n. 28276/2016

Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28276 del 7 luglio 2016)

16Cass. pen. n. 40765/2015

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e i precedenti penali specifici potessero essere addebitati all'imputato sia ai fini della quantificazione della pena base che del suo aggravamento, ai sensi degli artt. 80 T.U. Stup. e 99 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40765 del 12 ottobre 2015)

17Cass. pen. n. 40114/2010

Nel concorso tra le aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, c.p. e la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale (art. 99, comma quarto, c.p.), la circostanza più grave, ex art. 63, comma quarto, c.p., va identificata nella recidiva.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 40114 del 12 novembre 2010)

18Cass. pen. n. 18513/2010

Allorché concorrano due circostanze ad effetto speciale (nella specie, recidiva specifica di cui all'art. 99, comma secondo, c.p. e aggravante di cui all'art. 585 stesso codice), è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'art. 63, comma quarto, c.p., applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con la possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 18513 del 17 maggio 2010)

19Cass. pen. n. 28258/2008

In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28258 del 10 luglio 2008)

20Cass. pen. n. 4051/2000

In materia di stupefacenti, l'aggravante prevista per chi induce al reato una persona dedita all'uso di droga, costituisce una circostanza ad effetto speciale, atteso che prevede un aumento edittale della pena da un terzo alla metà e che a tale massimo deve farsi riferimento, non rilevando per contro che il giudice possa discrezionalmente determinare l'aumento nel limite inferiore. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva, ai fini del computo del termine massimo della custodia cautelare, che l'aggravante de qua non rientri fra quella ad effetto speciale, non determinando automaticamente un aumento di pena superiore al terzo).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4051 del 30 dicembre 2000)

21Cass. pen. n. 4621/2000

In tema di estorsione, poiché è sufficiente la presenza di una sola aggravante perché si verifichi l'aumento della pena edittale sino a venti anni, il concorso di più circostanze previsto dall'art. 628 c.p. (cui l'art. 629 rinvia per la determinazione della pena) determina un ulteriore aumento della sanzione applicabile, ai sensi del comma quarto dell'art. 63 c.p.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4621 del 6 dicembre 2000)

22Cass. pen. n. 135/2000

In caso di concorso delle aggravanti speciali previste per la rapina dall'art. 628 terzo comma c.p. (e richiamate per l'estorsione dall'art. 629 secondo comma c.p.) il giudice, ai sensi dell'art. 63 quarto comma c.p., nell'esercizio del suo potere discrezionale può, invece di considerare le stesse assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l'estorsione aggravata, aumentare la pena edittale prevista per siffatti delitti sino ad un terzo: trattasi invero di circostanze che hanno carattere autonomo in quanto si diversificano reciprocamente per il loro contenuto, né si pongono in rapporto tale da consentire di ritenerle l'una comprensiva dell'altra.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 135 del 28 febbraio 2000)

23Cass. pen. n. 16/1998

Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria di reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, c.p.p., della pena stabilita per la circostanza più grave, aumenta di un terzo, e tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del tipo già detto che mantengono la loro natura. (Fattispecie relativa a reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628, comma terzo, c.p. con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 16 del 11 giugno 1998)

24Cass. pen. n. 1611/1996

In materia di individuazione dei limiti di pena, anche per quanto riguarda la individuazione dei termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, deve cioè operarsi la diminuzione di pena prevista per il tentativo dopo aver calcolato gli aumenti per le circostanze aggravanti, siano esse ordinarie che ad effetto speciale o punite con pena autonoma.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1611 del 12 ottobre 1996)

25Cass. pen. n. 2036/1996

Per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, in caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale del reato di estorsione si deve far riferimento all'art. 629, comma secondo, c.p., che stabilisce la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se concorre «taluna», cioè una sola, delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p. Ne consegue l'applicazione, nell'ipotesi di concorso di due o più delle suddette circostanze, della norma generale di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., che prevede il potere del giudice di aumentare la pena, sicché il reato di estorsione rientra nella categoria di quelli puniti con pena superiore ai venti anni di reclusione, per i quali il termine di custodia cautelare per la fase del giudizio è di un anno e sei mesi.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2036 del 21 settembre 1996)

26Cass. pen. n. 2125/1996

La disposizione dell'art. 63, comma 4, c.p., che prevede la facoltà del giudice, nel concorso di più circostanze ad effetto speciale, di aumentare la pena stabilita per la circostanza più grave, attiene esclusivamente alla concreta entità del trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di merito, mentre la disciplina della determinazione della pena ex art. 278 c.p.p., siccome ricollegata a esigenze di cautela di natura processuale, è in grado di assicurarne la realizzazione solo attraverso il sistema di calcolo ivi considerato. E invero la circostanza aggravante ad effetto speciale resta ontologicamente tale anche se la norma penale, per ragioni di mitigazione punitiva, attribuisce al giudice la facoltà di aumentare solo fino a un terzo la pena stabilita per la circostanza più grave o di pari gravità. Ne consegue, che ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., deve tenersi conto di tutte le eventuali circostanze ad effetto speciale, e non soltanto della più grave di esse. (Fattispecie relativa a reato di estorsione pluriaggravata a norma degli artt. 629, comma 2, c.p., in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2125 del 19 aprile 1996)

27Cass. pen. n. 829/1995

La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 829 del 24 gennaio 1995)

28Cass. pen. n. 2024/1994

Il rimedio previsto dall'art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali) non può trovare applicazione quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore od un'omissione materiale ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena e perciò emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie nella quale il ricorrente chiedeva correzione del computo della pena, stabilita con sentenza passata in giudicato, per essere stata calcolata — malgrado la riconosciuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti — una sola diminuzione della pena base anziché due, quante, cioè, erano le attenuanti ravvisate).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2024 del 23 agosto 1994)

29Cass. pen. n. 8914/1992

L'ipotesi di cui all'art. 73 comma quinto d.p.r. n. 309/90 non costituisce un'autonoma figura di reato, ma ha solo natura giuridica di circostanza attenuante ad effetto speciale (art. 63 c.p.) del reato di cui al primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che ai fini della determinazione della competenza per materia, non si tiene conto di tale circostanza a norma dell'art. 4 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8914 del 11 agosto 1992)