Articolo 65 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Dispositivo
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
Note
(1) Successivamente alla soppressione della pena di morte nel nostro ordinamento, è stato abrogato il numero in esame. Questo, infatti, recitava: "alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni".
(2) Il numero in esame si riferisce non tanto all'ipotesi in cui, concorrendo più circostanze tra loro eterogenee, il giudice ritenga prevalenti le aggravanti e commini la pena aggravata dell'ergastolo, quanto all'ipotesi in cui la pena prevista per il reato consiste proprio nell'ergastolo.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 877/2022
La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 877 del 14 luglio 2022)
2Cass. pen. n. 10134/2020
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65, comma primo, n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10134 del 20 ottobre 2020)
3Cass. pen. n. 14691/2011
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 65 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., nella parte in cui prevedono, per il condannato affetto da vizio parziale di mente, una riduzione della pena, asseritamente non in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo ed alla tutela della sua salute, poiché trattasi di scelta che appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel caso di specie esercitata non illogicamente né in modo incongruo.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14691 del 15 marzo 2011)
4Cass. pen. n. 7982/1993
Le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 c.p. Perciò, se il reato è punito con pene congiunte, tale riduzione dev'essere effettuata su ambedue le pene da irrogare, e non su di una sola di esse. Ciò perché, essendo unica la condotta attenuante ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle sue due componenti.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7982 del 24 agosto 1993)
5Cass. pen. n. 4703/1992
La sostituzione, ai sensi dell'art. 65, n. 2, c.p., per effetto di circostanze attenuanti, della reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena dell'ergastolo, opera solo quando trattasi di reato per il quale detta ultima pena sia prevista indipendentemente dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Quando invece l'ergastolo sia previsto solo in conseguenza della ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti (come si verifica nel caso dell'omicidio volontario), l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alle aggravanti, non può che dar luogo, in base alla regola di cui all'art. 69, terzo comma, c.p., all'irrogazione della pena prevista per il reato non circostanziato (e, quindi, nel caso anzidetto, della reclusione non inferiore ad anni ventuno).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4703 del 15 aprile 1992)
6Cass. pen. n. 12272/1987
Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell'applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all'art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12272 del 4 dicembre 1987)
7Cass. pen. n. 4994/1984
Le circostanze indicate negli artt. 62 e 62 bis c.p. attenuano il reato e, salvo il caso di prevalenza o di equivalenza di aggravanti, determinano una diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 65 c.p.; diminuzione che, nell'ipotesi di pene congiunte, deve essere effettuata sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, non essendovi ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della norma.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4994 del 29 maggio 1984)