Articolo 68 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Limiti al concorso di circostanze

Dispositivo

Salvo quanto è disposto nell'articolo [15] (1), quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Note

(1) La norma prevede una disciplina di carattere generale da applicarsi nel caso uno stesso fatto sia apparentemente disciplinato, come circostanza, da più disposizioni normative. Si tratta quindi di ipotesi in cui si realizza nella pratica il cd concorso apparente di norme. A questa regola fanno eccezione quelle circostanze che sono caratterizzate dal criterio di specialità di cui all'art. 15 del c.p..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 112/1990

I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 112 del 12 gennaio 1990)