Articolo 73 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Dispositivo

Note

(1) La regola è, quindi, quella del "tot crimina, tot poenae", cioè del cumulo, che viene però temperato dai limiti massimi previsti dall'art. 78. Quindi, per chiarire, si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto viene condannato per un reato a tre anni di reclusione e per un altro a sei anni e quattro mesi di reclusione, la pena unica di conseguenza sarà di anni nove e mesi quattro di reclusione. Tale regola non è senza risvolti pratici, si pensi all'indulto (art. 174): il condono della pena non viene applicato alle singole condanne ricomprese nel cumulo dal provvedimento di unificazione, ma alla pena risultante dal cumulo.

(2) Il comma in esame è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, in quanto prevedeva la pena dell'ergastolo per il minore imputabile che avesse commesso più delitti, ciascuno punibile con la pena della reclusione non inferiore a 24 anni.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 51221/2023

2Cass. pen. n. 2590/2020

3Cass. pen. n. 41641/2019

4Cass. pen. n. 38052/2017

5Cass. pen. n. 6560/2011

6Cass. pen. n. 1585/1994

7Cass. pen. n. 4486/1994

8Cass. pen. n. 1074/1991