Articolo 79 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Limiti degli aumenti delle pene accessorie

Dispositivo

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti (1):

Note

(1) Anche per quanto riguarda le pene accessorie, sono previsti dei limiti precisi all'aumento delle stesse, nel rispetto del cumulo materiale temperato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1337/1987

Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall'art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1337 del 6 febbraio 1987)