Articolo 79 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Limiti degli aumenti delle pene accessorie
Dispositivo
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti (1):
- dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28], [29], [31] o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
- cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
Note
(1) Anche per quanto riguarda le pene accessorie, sono previsti dei limiti precisi all'aumento delle stesse, nel rispetto del cumulo materiale temperato.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 1337/1987
Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall'art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1337 del 6 febbraio 1987)