Articolo 106 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Effetti dell'estinzione del reato o della pena

Dispositivo

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità [102]-[104] o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali [178], [544], [556], [563], [573], [574] (1).

Note

(1) La norma chiarisce che per le dichiarazioni di recidiva, abitualità e professionalità nel reato, si deve tener conto della sospensione condizionale della pena, della prescrizione della pena, della liberazione condizionale, dell'indulto, della grazia e dell'amnistia impropria. Invece non si tengono in considerazione, per lo scopo predetto, di quegli istituti che estinguono gli effetti penali, come la riabilitazione, l'abolitio criminise la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 49935/2023

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 49935 del 28 settembre 2023)

2Cass. pen. n. 5859/2011

Nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 5859 del 27 ottobre 2011)

3Cass. pen. n. 9083/1983

La declaratoria di estinzione del reato, che consegue all'applicazione di una sanzione sostitutiva (art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente «modifiche al sistema penale»), costituisce una anomalia in relazione al principio che le cause estintive del reato sono quelle che estinguono la cosiddetta punibilità in astratto: nell'ipotesi dell'art. 77 infatti l'estinzione è la conseguenza proprio dell'applicazione di una sanzione. Tale anomalia tuttavia non altera il sistema penale, sia perché l'estinzione del reato può in taluni casi seguire la condanna (come nella sospensione), sia perché l'estinzione del reato rappresenta sempre una mera convenzione giuridica, prevista in relazione a determinati fini ed effetti, in quanto il reato, una volta commesso, è un dato storico ineliminabile e continua a produrre alcuni suoi effetti dal punto di vista giuridico (artt. 106, 170 c.p.).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9083 del 31 ottobre 1983)