Articolo 111 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una specifica ipotesi di concorso, che comporta un aggravamento di pena per colui che determina a commettere un reato un soggetto non imputabile o non punibile. Proprio l'espressione "determina" sottolinea che siamo di fronte in ogni caso a un concorso di persone nel reato, in quanto lascia alla persona non imputabile o non punibile un certo, anche se limitato, potere di scelta degli obiettivi e delle modalità di esecuzione.

(2) Tale comma ha subito delle variazioni, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia, ad opera dell’art. 93, comma 1, lett. e) del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale ha sostituito l'espressione "potestà" con "responsabilità genitoriale".Ipotesi tradizionale è la determinazione dei figli, non imputabili, a commettere furti nelle abitazioni, lasciando loro la scelta su quando e come agire.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 21913/2012

2Cass. pen. n. 38107/2010

3Cass. pen. n. 2188/1990

4Cass. pen. n. 11335/1987