Articolo 117 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame, riferendosi alle ipotesi in cui la qualifica soggettiva di taluno dei concorrenti può generare un mutamento del titolo del reato, riguarda i cosiddettireati propri non esclusivi, ovvero a quei reati per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica, ma, che seppure realizzati in assenza di tale qualifica sono penalmente rilevanti, integrando gli estremi di un reato comune. Per chiarire si pensi, ad esempio, al caso del reato di peculato (art. 314), la cui caratterizzazione principale è che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale (art. 357) o dall'incaricato di pubblico servizio (art. 358), qualora però il fatto viene realizzato da un qualunque cittadino si parlerà di appropriazione indebita.

(2) Il secondo comma prevede invece una circostanza attenuante facoltativa, da applicarsi, qualora il giudice lo ritenga opportuno, al concorrente non dotato delle qualità richieste dal titolo del reato.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 5636/2023

2Cass. pen. n. 22786/2021

3Cass. pen. n. 25390/2019

4Cass. pen. n. 39292/2008

5Cass. pen. n. 2167/1994

6Cass. pen. n. 5522/1992

7Cass. pen. n. 4161/1991

8Cass. pen. n. 16058/1989

9Cass. pen. n. 7624/1981

10Cass. pen. n. 242/1972