Articolo 119 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Dispositivo

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [46], [48], [88], [96], [97], [98], [649] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono (1).

Le circostanze oggettive che escludono la pena [50]-[54] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato (2).

Note

(1) L'espressione "circostanze volontarie" h dato luogo ad ampia discussione. Alcuni autori ritengono che tali sarebbero tutte le cause di esclusione della colpevolezza, altri optano per farvi rientrare solo quelle che escludono la pena e non il reato. La dottrina prevalente invece ritiene che devono intendersi come soggettive tutte quelle cause di esclusione della rimproverabilità, ovvero la cause di non imputabilità, quelle che escludono la colpevolezza, e le altre scusanti tra cui rientra, ad esempio, la cosiddetta desistenza volontaria (art. 56).

(2) Nel concetto, invece, di circostanze oggettive, rientrano le cause di esclusione dell'antigiuridicità, ovvero quelle di giustificazione, nonché ogni altra causa che oggettivamente esclude il reato.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 34002/2015

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34002 del 1 luglio 2015)

2Cass. pen. n. 2816/1986

La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 119 c.p., giova anche all'istigatore concorrente nel reato.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 2816 del 10 aprile 1986)