Articolo 125 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

Dispositivo

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore (1), non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Note

(1) Si ricordi che l'art. 121 del c.p.prevede che il giudice per le indagini preliminari possa nominare un curatore speciale, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, con la facoltà di esercitare il diritto di querela in luogo del soggetto sottoposto alla curatela speciale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 327/1970

L'istituto della curatela speciale, previsto dall'art. 121 c.p., intende conseguire la finalità di assegnare al minore, per quanto attiene all'esercizio del diritto di querela, persona che prenda il posto del rappresentante legale nei casi in cui il minore ne sia privo, oppure il rappresentante sia impedito, o si trovi in conflitto di interessi con il minore. Ricorrendo taluna di dette ipotesi, sono riservate al curatore speciale le medesime facoltà che l'art. 120, comma secondo e terzo, c.p., attribuisce al genitore o al tutore, compresa quella di proporre querela nonostante ogni contraria dichiarazione (espressa o tacita) del minore che abbia compiuto gli anni quattordici. Tuttavia la nomina del curatore speciale non importa, per questo ultimo, lo specifico obbligo di proporre querela, ma implica soltanto l'assunzione della rappresentanza del minore con il potere di fare uso delle facoltà inerenti all'esercizio di tale diritto. Con che resta salva anche la facoltà del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, di esercitare personalmente il diritto di querela, ove il curatore speciale vi abbia rinunciato (art. 125 c.p.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 327 del 12 febbraio 1970)