Articolo 130 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Istanza della persona offesa

Dispositivo

Note

(1) Peristanza di procedimentosi intende la manifestazione di volontà con cui la persona offesa da un reato compiuto all'estero può chiedere che l'autorità giudiziaria proceda per lo stesso. Si tratta di un istituto ibrido, che in parte richiama la querela, in parte la richiesta. Analogamente a quest'ultima è infatti, una volta proposta è irrevocabile. Però, al pari della querela, non richiede particolari formule rituali, essendo valida anche se proposta contro ignoti o indipendentemente dall'esatta qualificazione del fatto contestato. Inoltre si ricordi che è un particolarità di tale condizione, la possibilità di essere proposta dai prossimi congiunti, quando la persona offesa dal reato, è deceduta in conseguenza di questo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 457/1970