Articolo 96 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sordomutismo

Dispositivo

Non è imputabile il sordomuto (1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [222].

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Note

(1) Si ricordi che la legge 20 febbraio 2006, n. 95 (art. 1), ha imposto in tutte le disposizioni legislative vigenti la sostituzione del termine “sordomuto” con l’espressione “sordo preverbale o sordo”, in quanto considerato improprio sia dal punto di vista medico-fisiologico sia da quello culturale dal momento che non esiste alcuna connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo.È esclusa, tuttavia, una presunzione di inimputabilità del soggetto sordo, la cui capacità deve formare oggetto di uno specifico accertamento giudiziale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 17701/2012

In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità, quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17701 del 21 novembre 2012)

2Cass. civ. n. 6808/2002

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non è necessaria la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma è sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza, che si ha anche quando si esegue un provvedimento cautelare nei confronti di soggetto sfornito di legittimazione passiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6808 del 13 maggio 2002)

3Cass. pen. n. 8817/1996

L'art. 96 c.p. non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che nel sordomuto tanto la capacità quanto l'incapacità formi oggetto di specifico accertamento, da compiersi, cioè, caso per caso. Il che sta a significare che il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica. È sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8817 del 30 settembre 1996)

4Cass. pen. n. 660/1970

L'art. 96 c.p. presuppone l'infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 660 del 24 marzo 1970)