Articolo 132 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
Dispositivo
Nei limiti fissati dalla legge (1), il giudice applica la pena discrezionalmente (2); esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale (3).
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge [64], [66], [73], [78], [133], [133], [136].
Note
(1) La disposizione in esame, al suo primo comma, indica le tre regole fondamentali relative all'applicazione della pena, cui il giudice deve attenersi: tenersi nei limiti fissati dalla legge, applicare discrezionalmente la pena e indicare i motivi che lo hanno portato alla commisurazione della stessa. Per quanto attiene al primo aspetto, l'espressione "nei limiti fissati dalla legge" prevede che non possa essere irrogata una pena superiore/minore al massimo/minimo edittale. Questi possono subire delle variazioni, solo quando è la legge stessa a prevederlo,secondo quanto previsto dal secondo comma di questo articolo.
(2) In secondo luogo, nell'applicazione della pena, il giudice è chiamato ad agire discrezionalmente. Ciò non significa che questi può agire arbitrariamente, quanto che dovrà attenersi a criteri legalmente predeterminati (si parla dunque didiscrezionalità vincolata), ravvisabili nei limiti esterni, ovvero il c.d. spazio edittale: minimi e massimi di pena, e in quelli interni, rinvenibili nell'art. 133 e sintetizzati nelle formule della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e prevenzione speciale (capacità a delinquere). A ciò si aggiungano altre situazioni che il giudice deve tenere in considerazione, quali, ad esempio, la scelta tra pene edittali comminate alternativamente, l'individuazione di eventuali attenuanti generiche (art. 62 bis) o indefinite, il bilanciamento tra le circostanze eterogenee (art. 69), la concedibilità della sospensione condizionale della pena (v.163), l'ammissione del contravventore all'oblazione (art. 162 bis), la concessione del perdono giudiziale (art. 169), la concessione del beneficio della non menzione della condanna (art. 175), l'accertamento in concreto della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione, della scelta e della revoca delle misure di sicurezza (art. 199 ss.), la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (artt.103-105) o di tendenza a delinquere (art. 107).
(3) Infine, il giudice deve motivare le proprie scelte, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del proprio potere discrezionale, nonché la congruità della pena inflitta al reo. Si ricordi che tale dovere non si considera assolto in presenza di motivazioni implicite o stereotipate, in quanto deve consentirsi un controllo effettivo sull'operato del giudice.
Massime giurisprudenziali (31)
1Cass. pen. n. 19861/2025
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non richiede che il giudice consideri necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, essendo sufficiente una valutazione complessiva che tenga conto degli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza, in linea con il principio dell'individualizzazione della pena sancito dall'art. 27 Cost.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19861 del 29 aprile 2025)
2Cass. pen. n. 14565/2025
La graduazione della pena per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non risulti frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14565 del 19 febbraio 2025)
3Cass. pen. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15438 del 7 febbraio 2024)
4Cass. pen. n. 49728/2023
La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., cosicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49728 del 9 novembre 2023)
5Cass. pen. n. 46695/2023
Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46695 del 9 novembre 2023)
6Cass. pen. n. 5511/2023
Le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice: posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5511 del 3 novembre 2023)
7Cass. pen. n. 51322/2023
Il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p., deponendo una determinazione di tale tipo per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione sul trattamento sanzionatorio.–L'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorchè la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento minimale a titolo di continuazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 51322 del 24 ottobre 2023)
8Cass. pen. n. 48833/2023
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto e proporzionato per ciascuno dei reati satellite.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48833 del 12 ottobre 2023)
9Cass. pen. n. 46851/2023
In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46851 del 12 ottobre 2023)
10Cass. pen. n. 46205/2023
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicchè è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46205 del 15 settembre 2023)
11Cass. pen. n. 44428/2022
In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44428 del 5 ottobre 2022)
12Cass. pen. n. 36256/2020
In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36256 del 22 ottobre 2020)
13Cass. pen. n. 17209/2020
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17209 del 25 maggio 2020)
14Cass. pen. n. 16226/2020
In tema di quantificazione della pena, il divieto di oltrepassare il limite legale della pena sancito dall'art 132, comma secondo, cod. pen. si riferisce anche ai conteggi intermedi resi necessari, ai fini della determinazione della pena finale, dal concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 cod. pen..(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16226 del 4 marzo 2020)
15Cass. pen. n. 25556/2019
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25556 del 5 aprile 2019)
16Cass. pen. n. 37867/2015
In tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37867 del 18 settembre 2015)
17Cass. pen. n. 11539/2014
Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11539 del 11 marzo 2014)
18Cass. pen. n. 28707/2013
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28707 del 4 luglio 2013)
19Cass. pen. n. 27114/2009
La violazione della disposizione che regola gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti dà luogo ad una mera irregolarità che non vizia quindi la sentenza, se la pena irrogata resta nei limiti di legge e non emerge l'inosservanza delle norme che provvedono alla quantificazione della pena.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27114 del 2 luglio 2009)
20Cass. pen. n. 41702/2004
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41702 del 26 ottobre 2004)
21Cass. pen. n. 35164/2003
L'obbligo stabilito dall'art. 132, secondo comma, c.p., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti. (Fattispecie nella quale il giudice aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di mesi tre di reclusione).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35164 del 4 settembre 2003)
22Cass. pen. n. 5339/1996
I limiti minimi legali per ciascuna pena sono stati stabiliti in modo assoluto, facendo salvi i casi espressamente determinati dalla legge, fra i quali non rientra certo la disposizione di cui all'art. 444 c.p.p., in tema di patteggiamento, che prevede solo una diminuzione di pena.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5339 del 28 maggio 1996)
23Cass. pen. n. 3632/1995
Per l'ipotesi in cui la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda (nella specie art. 651 c.p.), il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione. Poiché l'equità, cui il giudice faccia cenno per dare ragioni delle scelte, rappresenta un criterio di sintesi che dà spiegazione dell'orientamento logico e valutativo del ragionamento seguito, l'accenno all'equità stessa esaurisce l'obbligo della motivazione in ordine all'applicazione della misura massima della pena pecuniaria edittale, prevista alternativamente alla pena dell'arresto.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3632 del 4 aprile 1995)
24Cass. pen. n. 9442/1993
Il limite minimo di quindici giorni previsto dalla legge per la reclusione (art. 23 c.p.) non è suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch'essi in un aumento o in una diminuzione della pena. Infatti la portata dell'art. 132 cpv. c.p., secondo cui, nell'aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9442 del 19 ottobre 1993)
25Cass. pen. n. 7842/1992
Pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio, ha l'obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l'hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che, nel ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado, avendola ritenuta eccessiva, così argomentava: «equo appare comminare», senza neppure richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7842 del 8 luglio 1992)
26Cass. pen. n. 12372/1990
Ai fini del trattamento sanzionatorio le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cit. nella impossibilità di catalogare gli svariati elementi di valore — prevedono innegabili «spazi discrezionali», anche se questi hanno carattere vincolato: essi cioè non si incentrano — come nell'attività amministrativa — su motivi di opportunità, essendovi non solo limiti ben definiti, ma criteri legali che guidano il potere del giudice. E di qui il dovere di una motivazione coerente che consenta il controllo sulle modalità di esplicazione dell'anzidetto potere. Pertanto, trattandosi di discrezionalità vincolata (cosiddetta discrezionalità regolamentata), il giudice deve dar ragione dei criteri legali, essendo la omissione causa di nullità della sentenza; criteri che possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e della prevenzione speciale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12372 del 14 settembre 1990)
27Cass. pen. n. 12364/1990
Pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio, ha l'obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l'hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che, nel ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado, avendola ritenuta eccessiva, così argomentava: «equo appare comminare», senza neppure richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12364 del 14 settembre 1990)
28Cass. pen. n. 10408/1990
L'irrogazione di una pena o di un aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice e, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10408 del 17 luglio 1990)
29Cass. pen. n. 10009/1990
Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10009 del 10 luglio 1990)
30Cass. pen. n. 2350/1990
La determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. Poiché è peraltro inesigibile, di fronte ad una gamma di discrezionalità tanto vasta quale quella affidata al giudice di merito dal combinato disposto degli artt. 132, 133 ed 81 del c.p., una motivazione che spieghi le ragioni delle differenze tra l'entità della pena concretamente prescelta ed un'altra di poco inferiore (o eventualmente superiore) l'obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a cadere su una pena che per la sua entità globale, non appare, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto oggetto di sanzione. Quando poi il giudice di merito si discosti dai minimi edittali, e determini la pena entro i limiti segnati dall'art. 81 c.p. la discrezionalità diventa di tale ampiezza da assorbire anche le potestà di riduzione che la legge affida al giudice ai sensi dell'art. 62 bis c.p. In tali casi, poiché la «diminuzione della pena» può essere ottenuta per altre vie e con la utilizzazione di altri e diversi strumenti giuridici, non rimane spazio per l'applicazione delle attenuanti generiche, posto che queste ultime sono strumentali alla realizzazione di diminuzioni di pena non ottenibili con l'uso di poteri discrezionali previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2350 del 19 febbraio 1990)
31Cass. pen. n. 112/1990
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 112 del 12 gennaio 1990)