Articolo 143 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari

Dispositivo

[In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.]