Articolo 143 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari
Dispositivo
[In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.]