Articolo 150 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Morte del reo prima della condanna

Dispositivo

La morte del reo, avvenuta prima della condanna [c.p.p. [533], [442], [648], [650], estingue il reato [c.p.p. [69] (1).

Note

(1) Con la morte del reo si estingue il reato e di conseguenza tutti i rapporti penali, sia processuali che sostanziali. Non sono invece coinvolti, dal momento che si riferiscono non tanto al reo quanto al suo patrimonio, le obbligazioni civili relative al risarcimento del danno nascente dal reato, il pagamento delle spese processuali e l'esecuzione della confisca (art. 240).Un questione di particolare delicatezza e di non facile soluzione attiene all'art. 129 del c.p.p., comma 2. Questo dispone che, in presenza di una causa di estinzione del reato, vada privilegiata una formula di proscioglimento più favorevole all'imputato ove ne ricorrano le condizioni. La dottrina si è chiesta se tale norma possa applicarsi anche al caso della morte del reo. Sebbene alcuni autori non ritengono sia possibile dal momento che la morte, a differenza delle altre cause estintive del reato, determina il venir meno del soggetto del rapporto giuridico processuale, l'orientamento maggioritario è di segno opposto. Secondo i più infatti l'art. 129 del c.p.p.non richiede l'esistenza dell'imputato al momento in cui il giudice deve pronunciarsi, essendo sufficiente che le prove dell'innocenza siano state acquisite prima della sopravvenuta morte dello stesso imputato.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 15452/2025

Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15452 del 20 marzo 2025)

2Cass. pen. n. 25648/2024

In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estinzione irreversibile della società che consegue alla sua cancellazione dal registro delle imprese ha portata generale, non potendosi stabilire effetti differenti a seconda che detta cancellazione sia "fisiologica" ovvero predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o vantaggio).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25648 del 13 febbraio 2024)

3Cass. pen. n. 18021/2024

La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate "ex lege", senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 18021 del 18 gennaio 2024)

4Cass. pen. n. 3497/2022

In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria, il proscioglimento nel merito prevale sulla estinzione del reato per morte sopravvenuta dell'imputato, sia per il valore prioritario da attribuire alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma secondo, Cost., sia perché alla dichiarazione della predetta causa estintiva non conseguono effetti liberatori, quanto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3497 del 2 novembre 2022)

5Cass. pen. n. 16819/2022

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16819 del 20 aprile 2022)

6Cass. pen. n. 35960/2019

La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente. (La Corte ha nella specie dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35960 del 17 aprile 2019)

7Cass. pen. n. 47894/2017

La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47894 del 18 ottobre 2017)

8Cass. pen. n. 5870/2012

La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5870 del 15 febbraio 2012)

9Cass. pen. n. 25615/2009

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25615 del 22 aprile 2009)

10Cass. pen. n. 31314/2005

Il giudice dell'impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. nel caso di morte dell'imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.–L'intervenuta estinzione del reato per morte del reo, nel determinare la cessazione del rapporto processualpenalistico, comporta anche la caducazione delle statuizioni civilistiche adottate con la sentenza non ancora definitiva nei di lui confronti.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31314 del 19 agosto 2005)

11Cass. pen. n. 13910/2004

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza per morte dell'imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 c.p.p. che impone al giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13910 del 6 febbraio 2004)

12Cass. pen. n. 49457/2003

La morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per essere intervenuta la morte dell'imputato, con conseguente estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 49457 del 31 dicembre 2003)

13Cass. pen. n. 31470/2003

Il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all'estinzione del reato per morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di cassazione, nonostante l'inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta. (Nel caso di specie, la sentenza di rigetto dell'impugnazione).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31470 del 25 luglio 2003)

14Cass. pen. n. 11856/1995

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., tanto più quando non risulti, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione e non emergano elementi che rendano palese l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11856 del 4 dicembre 1995)

15Cass. pen. n. 2810/1994

La morte della persona sottoposta a misura di prevenzione, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento implica l'estinzione della misura e priva di interesse il ricorso stesso, in ordine al quale la Corte di cassazione deve emettere pronuncia di non luogo a provvedere.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2810 del 22 agosto 1994)

16Cass. pen. n. 3977/1991

Nel caso in cui l'imputato sia deceduto anteriormente alla pronuncia da parte della Cassazione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, deve essere dichiarata l'inesistenza di detta ordinanza, non potendosi ritenere giuridicamente esistente un provvedimento giudiziale adottato nei confronti di persona deceduta e deve essere eliminata la pronuncia di condanna al pagamento delle spese del procedimento conseguenziale alla declaratoria di inammissibilità.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3977 del 18 novembre 1991)

17Cass. pen. n. 3056/1990

La sentenza che abbia pronunciato nel merito dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne l'inesistenza giuridica dovuta all'estinzione del reato per morte del reo intervenuta prima della sentenza medesima.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3056 del 2 novembre 1990)

18Cass. pen. n. 1502/1990

Il procedimento penale iniziato contro persona deceduta al momento del promovimento dell'azione penale è viziato da inesistenza giuridica per la mancanza di un presupposto processuale essenziale. L'inesistenza del procedimento non determina in nessun caso la formazione del giudicato e può essere fatta valere in ogni momento, anche in sede di incidente di esecuzione promosso per conseguire la revoca di una confisca disposta con la sentenza istruttoria che ha concluso quel processo e anche quando vi sia stato un precedente provvedimento di rigetto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1502 del 12 maggio 1990)

19Cass. pen. n. 1/1982

L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza. L'irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibile notificare l'estratto all'imputato nel frattempo deceduto e che non sia stata impugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionale alla difesa e specificamente con quello d'impugnazione perché il predetto diritto si perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attività dell'ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pur sempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 1 del 30 marzo 1982)