Articolo 167 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Estinzione del reato

Dispositivo

Note

(1) L'istituto della sospensione condizionale della pena è una causa estintiva del reato, cosiddettasui generis, in quanto determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena. Questa può poi risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale. Quando, tuttavia, si verifica l'estinzione del reato, si ricordi che questa comporta la non esecuzione delle pene, ma non l'estinzione degli effetti penali della condanna, di cui si tiene dunque conto ai fini della recidiva.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 30482/2025

2Cass. pen. n. 21603/2024

3Cass. pen. n. 5412/2019

4Cass. pen. n. 47647/2019

5Cass. pen. n. 44519/2019

6Cass. pen. n. 19507/2018

7Cass. pen. n. 17878/2017

8Cass. pen. n. 3553/2014

9Cass. pen. n. 45351/2010

10Cass. pen. n. 43835/2008

11Cass. pen. n. 584/2000

12Cass. pen. n. 1314/1995

13Cass. pen. n. 2328/1992