Articolo 168 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Dispositivo

(1)Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo [550] del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (2) (4).

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta (3).

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli [102], [103], [104], [105] e [108].

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ("Riforma Cartabia").

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 12 luglio 2022, n. 174, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso".

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2025, n. 90 (in G.U. 02/07/2025 n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma 1, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Massime giurisprudenziali (42)

1Cass. pen. n. 26129/2025

In caso di richiesta di ammissione alla messa alla prova, la procura speciale conferita al difensore deve essere presente agli atti del processo. Il mancato rinvenimento di tale procura, non imputabile a comportamento del difensore o dell'imputato, non può pregiudicare la validità della richiesta (artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen.).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26129 del 1 luglio 2025) Corte cost. n. 90/2025Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma 1, c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È infatti irragionevole e generatore di disparità di trattamento che, tra i due reati a confronto, l'accesso alla messa alla prova sia precluso per la fattispecie meno grave (il piccolo spaccio), mentre per quella più grave (l'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti) sia, in astratto, ammissibile. L'esclusione del reato di piccolo spaccio dal perimetro applicativo della messa alla prova ha così determinato un'anomalia, ribaltando la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici.(Corte costituzionale, sentenza n. 90 del 1 luglio 2025)

2Cass. pen. n. 22438/2025

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto dall'art. 168-bis c.p., non è applicabile al procedimento a carico degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato puntualmente i principi espressi nell'arresto delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023, n. 14840, sottolineando come tale interpretazione si ponga in stretta osservanza del principio di legalità e del corollario della tassatività delle cause di estinzione del reato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22438 del 29 aprile 2025)

3Cass. pen. n. 31846/2025

La "messa alla prova", di cui all'art. 168-bis del Codice penale, può essere concessa anche se l'imputato non paga, in tutto in parte, il debito fiscale (nel caso di specie, omesso versamento IVA). Infatti, il giudice può concederla discrezionalmente, tenendo anche conto delle condizioni economiche dell'interessato.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31846 del 1 aprile 2025)

4Cass. pen. n. 41185/2024

La misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell'ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41185 del 31 ottobre 2024)

5Cass. pen. n. 33049/2024

In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma 4, c.p., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33049 del 16 luglio 2024)

6Cass. pen. n. 36467/2024

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, ove ritenga che il fatto possa essere giuridicamente riqualificato in un reato che consente l'ammissione a tale istituto, ha l'onere di allegare il programma di trattamento o, quanto meno, la richiesta rivolta, a tal fine, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 464-bis, comma 4, c.p.p.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36467 del 3 luglio 2024)

7Cass. pen. n. 25081/2024

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25081 del 23 aprile 2024)

8Cass. pen. n. 23934/2024

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23934 del 11 aprile 2024)

9Cass. pen. n. 18602/2024

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18602 del 22 marzo 2024)

10Cass. pen. n. 15938/2024

La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova,ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. A fronte dell'obiettiva diversità degli istituti, il rigetto della sospensione del processo con messa alla prova, che non presuppone l'accertamento della penale responsabilità, risulta compatibile con la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità che vede comunque a monte la celebrazione e la definizione del processo(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15938 del 14 marzo 2024)

11Cass. pen. n. 657/2023

Se sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 657 del 6 dicembre 2023)

12Cass. pen. n. 45467/2023

La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis c.p., è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45467 del 14 luglio 2023)

13Cass. pen. n. 32454/2023

La praticabilità della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l'applicazione dell'istituto, passa obbligatoriamente per l'eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, id est per la preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalità urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformità.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32454 del 28 giugno 2023)

14Cass. pen. n. 23954/2023

Pur essendo, a seguito della c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), oggi in astratto ammissibile la sospensione del processo con messa alla prova anche per il delitto di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, detto istituto non è applicabile per la prima volta in sede di legittimità non solo (e non tanto) per l'assenza di un'istanza ad hoc da parte dell'imputato, ma anche, e soprattutto, perché, quand'anche detta istanza fosse stata formalizzata, non avrebbe potuto essere accolta perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23954 del 23 marzo 2023)

15Cass. pen. n. 16083/2023

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16083 del 17 marzo 2023)

16Cass. pen. n. 17214/2023

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è manifestamente irragionevole la mancata previsione, all'art. 90 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della possibilità di accedere all'istituto nei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione relativi ai reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 32, comma 1, lett. a), del citato decreto, essendo inapplicabile nel giudizio di legittimità il previsto "iter" alternativo alla celebrazione del processo, non essendovi sul punto una specifica norma transitoria e non trovando applicazione il principio di retroattività della "lex mitior" di cui all'art. 2 cod. pen., in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17214 del 14 marzo 2023)

17Cass. pen. n. 9064/2023

E' legittima l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova anche nel caso in cui l'imputato abbia già fruito del beneficio in un distinto procedimento avente ad oggetto lo stesso reato "a consumazione prolungata" relativo a diversa frazione temporale della condotta.(Fattispecie di reiterata violazione degli obblighi di assistenza familiare riconducibili al medesimo provvedimento impositivo).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9064 del 18 gennaio 2023)

18Cass. pen. n. 5910/2023

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5910 del 11 gennaio 2023)

19Cass. pen. n. 14840/2022

L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 14840 del 27 ottobre 2022)

20Cass. pen. n. 16669/2022

In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16669 del 26 ottobre 2022) Corte cost. n. 174/2022Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 -bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. La preclusione si pone in contrasto con l'obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un'unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova.(Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 12 luglio 2022)

21Cass. pen. n. 8531/2022

In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8531 del 17 febbraio 2022)

22Cass. pen. n. 481/2021

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è necessario il consenso dell'interessato per determinare una durata del lavoro di pubblica utilità superiore a quella individuata nel programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna e presentato dall'imputato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 481 del 26 ottobre 2021)

23Cass. pen. n. 31665/2021

Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31665 del 6 maggio 2021)

24Cass. pen. n. 19673/2021

Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19673 del 8 aprile 2021)

25Cass. pen. n. 5245/2020

In tema di messa alla prova, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti del giudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione del procedimento, sia di natura processuale, che per "errores in iudicando").(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5245 del 15 ottobre 2020)

26Cass. pen. n. 30774/2020

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30774 del 13 ottobre 2020)

27Cass. pen. n. 780/2020

In tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversità del caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguito dell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 780 del 15 settembre 2020)

28Cass. pen. n. 8158/2020

In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8158 del 13 febbraio 2020)

29Cass. pen. n. 10787/2020

In tema di messa alla prova, quando, in sede di esame della richiesta di ammissione, il giudice abbia notizia di impedimenti di salute del richiedente che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo inizio e svolgimento della prova, è tenuto a valutarli e, richiedendo approfondimenti ai servizi sociali o agli altri enti competenti, a predisporre integrazioni o modifiche al programma per renderlo compatibile con le necessità dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva confermato il provvedimento di diniego di ammissione alla messa alla prova di un soggetto ricoverato presso una comunità terapeutica in precarie condizioni di salute, senza che fosse verificata la possibilità di modifica del programma di trattamento per adeguarlo alle esigenze di cura del richiedente).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10787 del 14 gennaio 2020)

30Cass. pen. n. 5093/2020

È inammissibile il ricorso in cassazione del pubblico ministero contro la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen., quando denunci vizi afferenti il provvedimento di sospensione del processo, di cui all'art. 464-quater cod. proc pen, che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest'ultimo. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva dedotto una violazione di legge per l'erroneo calcolo della durata del lavoro di pubblica utilità, riferita al provvedimento di sospensione del processo).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5093 del 14 gennaio 2020)

31Cass. pen. n. 44646/2019

In tema di messa alla prova, il giudice deve valutare l'adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell'imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice, a fronte della previsione contenuta nel programma trattamentale che indicava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per sei ore settimanali concentrate nella giornata del venerdì, aveva autonomamente determinato la durata della prestazione in 180 giorni che, ragguagliati secondo il parametro dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, comportavano lo svolgimento di 360 ore di lavoro, in tal modo imponendo una prestazione ben superiore a quella indicata dall'UEPE).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44646 del 31 ottobre 2019)

32Cass. pen. n. 33277/2017

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell'istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33277 del 7 luglio 2017)

33Cass. pen. n. 36272/2016

Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 36272 del 1 settembre 2016)

34Cass. pen. n. 33216/2016

L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 33216 del 31 marzo 2016)

35Cass. pen. n. 4171/2016

In tema di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, nel corso delle indagini preliminari non è impugnabile il provvedimento con cui, a seguito del parere contrario del P.M., il G.I.P. rigetti l'istanza dell'indagato ma, una volta esercitata l'azione penale, la domanda potrà essere rinnovata davanti al giudice del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4171 del 2 febbraio 2016)

36Cass. pen. n. 46795/2015

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, cod. pen. all'art.550, comma secondo, cod.proc.pen. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46795 del 25 novembre 2015)

37Cass. pen. n. 45338/2015

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora la richiesta formulata nel corso dell'udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l'imputato può impugnare la decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell'udienza preliminare. (Nella specie, la nuova richiesta di sospensione era stata presentata al G.u.p. subentrato a quello astenutosi dopo aver rigettato la prima istanza).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 45338 del 13 novembre 2015)

38Cass. pen. n. 36687/2015

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, c.p., e 550, comma secondo, c.p.p., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, c.p. all'art. 550, comma secondo, c.p.p. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36687 del 10 settembre 2015)

39Cass. pen. n. 33461/2015

In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33461 del 29 luglio 2015)

40Cass. pen. n. 32787/2015

In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati per i quali essa è ammessa ai sensi degli artt. 168 bis e seguenti cod. pen., occorre avere riguardo esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione nel caso concreto di circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80 del medesimo D.P.R.).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32787 del 27 luglio 2015)

41Cass. pen. n. 25566/2015

L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464 quater c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25566 del 17 giugno 2015)

42Cass. pen. n. 5656/2015

L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5656 del 6 febbraio 2015)