Articolo 175 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Dispositivo

Note

(1) La Corte cost., con sentenza n. 155 del 7 giugno 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio".

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 17 marzo 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p. "nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 del c.p.".

(3) Lanon menzione della condannaè inserita tra le cause di estinzione della pena, ma si tratta in realtà di un beneficio che comporta una limitazione degli effetti negativi della condanna. Questo beneficio però è subordinato alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'articolo133, a nulla valendo altri criteri di valutazione.

(4) La non menzione della condanna deve in realtà considerarsi come una sospensione, a tempo indeterminato, di un effetto della pena, in quanto se il condannato pone in essere, in qualsiasi momento successivo alla prima condanna, un delitto (e non anche una contravvenzione), il beneficio viene ad essere revocato di diritto.

(5) L'articolo 7 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ha abrogato tale ultimo comma, ciò significa che ora non vi sono preclusioni alla non menzione nel caso siano state comminate pene accessorie.

(6) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (38)

1Cass. pen. n. 22356/2025

2Cass. pen. n. 46826/2024

3Cass. pen. n. 40503/2024

4Cass. pen. n. 22591/2024

5Cass. pen. n. 12326/2024

6Cass. pen. n. 38152/2023

7Cass. pen. n. 24362/2023

8Cass. pen. n. 49582/2022

9Cass. pen. n. 32963/2021

10Cass. pen. n. 14885/2021

11Cass. pen. n. 34754/2020

12Cass. pen. n. 11992/2020

13Cass. pen. n. 13110/2020

14Cass. pen. n. 4376/2020

15Cass. pen. n. 26191/2019

16Cass. pen. n. 16366/2019

17Cass. pen. n. 19648/2019

18Cass. pen. n. 7668/2019

19Cass. pen. n. 51580/2018

20Cass. pen. n. 31349/2017

21Cass. pen. n. 34380/2011

22Cass. pen. n. 7608/2010

23Cass. pen. n. 45756/2007

24Cass. pen. n. 31/2001

25Cass. pen. n. 7552/2000

26Cass. pen. n. 9474/1998

27Cass. pen. n. 6949/1998

28Cass. pen. n. 11836/1997

29Cass. pen. n. 481/1997

30Cass. pen. n. 10495/1996

31Cass. pen. n. 456/1994

32Cass. pen. n. 10650/1992

33Cass. pen. n. 3493/1991

34Cass. pen. n. 624/1991

35Cass. pen. n. 14188/1990

36Cass. pen. n. 2192/1990

37Cass. pen. n. 134/1990

38Cass. pen. n. 6365/1985