Articolo 175 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Dispositivo

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni (1), ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516 (2), il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo [133], può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale [c.p.p. [533], [688] (3).

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo [135] e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma (6).

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato [c.p.p. [674] (4).

[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.] (5)

Note

(1) La Corte cost., con sentenza n. 155 del 7 giugno 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio".

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 304 del 17 marzo 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p. "nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 del c.p.".

(3) Lanon menzione della condannaè inserita tra le cause di estinzione della pena, ma si tratta in realtà di un beneficio che comporta una limitazione degli effetti negativi della condanna. Questo beneficio però è subordinato alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'articolo133, a nulla valendo altri criteri di valutazione.

(4) La non menzione della condanna deve in realtà considerarsi come una sospensione, a tempo indeterminato, di un effetto della pena, in quanto se il condannato pone in essere, in qualsiasi momento successivo alla prima condanna, un delitto (e non anche una contravvenzione), il beneficio viene ad essere revocato di diritto.

(5) L'articolo 7 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ha abrogato tale ultimo comma, ciò significa che ora non vi sono preclusioni alla non menzione nel caso siano state comminate pene accessorie.

(6) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (38)

1Cass. pen. n. 22356/2025

In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il provvedimento di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un elemento valutabile, ai sensi dell'art. 133 c.p., per escludere il riconoscimento del beneficio.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22356 del 21 maggio 2025)

2Cass. pen. n. 46826/2024

Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46826 del 26 settembre 2024)

3Cass. pen. n. 40503/2024

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla sia la sospensione condizionale della pena, sia la non menzione della condanna sicché, nel caso di erronea applicazione dei benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40503 del 19 settembre 2024)

4Cass. pen. n. 22591/2024

In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concesso una seconda volta nel solo caso in cui il reato per cui si procede risulti commesso antecedentemente alla condanna rispetto alla quale esso è già stato riconosciuto.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22591 del 18 aprile 2024)

5Cass. pen. n. 12326/2024

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 12326 del 10 gennaio 2024)

6Cass. pen. n. 38152/2023

Attraverso l'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 313 del 2002, l'attuale normativa mantiene solo in capo all'autorità giudiziaria il potere, per ragioni di giustizia, di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., mentre riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto "i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27", ovvero il certificato generale di cui all'art. 24, quello penale di cui all'art. 25, il certificato civile di cui all'art. 26 e quello dei carichi pendenti di cui all'art. 27. Peraltro vi è che, sia l'art. 24 che l'art. 25 escludono espressamente che, nei certificati rispettivamente disciplinati, siano riportate, oltre alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato, anche quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata e i provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38152 del 11 luglio 2023)

7Cass. pen. n. 24362/2023

In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concedibile dal giudice esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., è diretto a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24362 del 22 febbraio 2023)

8Cass. pen. n. 49582/2022

In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la non menzione della condanna già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi, pur in assenza di espressa richiesta del condannato, alla pena complessivamente determinata ovvero se lo stesso debba essere motivatamente revocato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49582 del 21 settembre 2022)

9Cass. pen. n. 32963/2021

La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32963 del 4 giugno 2021)

10Cass. pen. n. 14885/2021

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14885 del 15 febbraio 2021)

11Cass. pen. n. 34754/2020

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34754 del 20 novembre 2020)

12Cass. pen. n. 11992/2020

È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 11992 del 18 febbraio 2020)

13Cass. pen. n. 13110/2020

La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei. (Nella specie, il giudice di merito aveva fatto riferimento alle necessità di rivolgere al condannato, attraverso il diniego del beneficio, un monito a non reiterare il reato). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 01/04/2019)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13110 del 22 gennaio 2020)

14Cass. pen. n. 4376/2020

In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell'art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l'applicazione di una pena accessoria. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO ROMA, 07/11/2018)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4376 del 8 gennaio 2020)

15Cass. pen. n. 26191/2019

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.(Vedi n.7794/1989,Rv. 181431 e n.8308/1984, Rv. 166005; Conf. n. 1540/1969, Rv. 110826). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2017)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26191 del 28 marzo 2019)

16Cass. pen. n. 16366/2019

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 18/01/2018)(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16366 del 28 marzo 2019)

17Cass. pen. n. 19648/2019

La pronuncia di diniego del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la recidiva contestata all'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 14/06/2018)(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19648 del 27 febbraio 2019)

18Cass. pen. n. 7668/2019

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa, anche direttamente dalla Corte di cassazione, a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, senza che l'art.175, primo comma, cod. pen., introduca alcuna deroga al riguardo.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7668 del 6 febbraio 2019)

19Cass. pen. n. 51580/2018

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 51580 del 15 novembre 2018)

20Cass. pen. n. 31349/2017

Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio è necessario anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31349 del 23 giugno 2017)

21Cass. pen. n. 34380/2011

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'"emenda", e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p..(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34380 del 20 settembre 2011)

22Cass. pen. n. 7608/2010

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7608 del 25 febbraio 2010)

23Cass. pen. n. 45756/2007

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perchè, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45756 del 6 dicembre 2007)

24Cass. pen. n. 31/2001

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena.–Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 c.p.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 31 del 3 maggio 2001)

25Cass. pen. n. 7552/2000

Considerato che l'art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e poiché l'art. 175, primo comma, c.p., non introduce alcuna deroga al riguardo, ne deriva che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7552 del 28 giugno 2000)

26Cass. pen. n. 9474/1998

Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9474 del 13 agosto 1998)

27Cass. pen. n. 6949/1998

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all'imputato non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 detto codice.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6949 del 10 giugno 1998)

28Cass. pen. n. 11836/1997

Qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto né espressamente né implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la statuizione che disponeva la concessione all'imputato del beneficio di cui all'art. 175 c.p., impugnata sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, secondo quanto dispone l'art. 687, secondo comma, lett. c c.p.p.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11836 del 18 dicembre 1997)

29Cass. pen. n. 481/1997

La disposizione di cui all'art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell'esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 481 del 10 marzo 1997)

30Cass. pen. n. 10495/1996

In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597, quinto comma, c.p.p., di applicare d'ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 10495 del 6 dicembre 1996)

31Cass. pen. n. 456/1994

Nell'ipotesi in cui dopo una prima condanna, per la quale sia stata disposta la non menzione, ne venga inflitta altra per un delitto, commesso successivamente a quella precedente, il beneficio va revocato. (Nella specie la seconda pronuncia concerneva pena patteggiata per delitto. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della non menzione, accordato con pregressa sentenza. La Corte ha ritenuto corretta la decisione, precisando che la pronuncia de qua è equiparata a quella di condanna della quale produce tutti gli effetti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da specifiche disposizioni).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 456 del 21 aprile 1994)

32Cass. pen. n. 10650/1992

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell'art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10650 del 3 novembre 1992)

33Cass. pen. n. 3493/1991

La non menzione della condanna non riveste alcun carattere di «premialità», ma consiste nella sospensione a tempo indeterminato di un effetto della pena finalizzato alla risocializzazione del condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che il suo buon nome può subire dall'annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. Il parametro al quale il giudice deve fare riferimento è quello delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., espressamente richiamato dall'art. 175 c.p., e non la paternalistica considerazione sull'opportunità o meno di un premio.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3493 del 27 marzo 1991)

34Cass. pen. n. 624/1991

In sede di procedimento speciale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.), oggetto di patteggiamento può essere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), alla cui concessione la parte può condizionare la richiesta della pena, ma non il beneficio di cui all'art. 175 c.p. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, infatti, è concessa ope legis dall'art. 689, secondo comma, lettera e), c.p.p., il quale esclude la menzione dalle sentenze previste dall'art. 445 e dalle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 624 del 18 gennaio 1991)

35Cass. pen. n. 14188/1990

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato soltanto alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione che non abbia specifico riferimento a tali circostanze e, in particolare, è illegittimo il rifiuto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14188 del 25 ottobre 1990)

36Cass. pen. n. 2192/1990

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella sentenza di merito che concede la sospensione condizionale della pena e nega la non menzione sul certificato penale, trattandosi di benefici fondati su differente valutazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2192 del 16 febbraio 1990)

37Cass. pen. n. 134/1990

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e deve essere subordinato ad una valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., sicché il diniego ben può essere motivato richiamando gli stessi elementi in base ai quali è stato giustificato il rifiuto della concessione delle attenuanti generiche.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 134 del 12 gennaio 1990) Corte cost. n. 304/1988È illegittimo costituzionalmente il primo comma dell'art. 175 c.p. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p(Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 17 marzo 1988)

38Cass. pen. n. 6365/1985

La limitazione della reiterazione del beneficio della non menzione, all'ipotesi di reato anteriormente commesso, ed il diverso trattamento rispetto alla sospensione condizionale della pena, che può essere reiterata per un fatto successivo, trova giustificazione nella differente ratio dei due istituti, costituendo la sospensione condizionale della pena una possibile causa di estinzione del reato e la non menzione un particolare effetto della pronuncia riguardo ad esigenze di documentazione di rilevante interesse pubblico. Tale esigenza pubblicistica prevale sul beneficio individuale della non menzione quando, chi abbia subito una precedente condanna, commette un altro reato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6365 del 25 giugno 1985)