Articolo 180 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Revoca della sentenza di riabilitazione

Dispositivo

(1)La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave (2).

Note

(1) L’articolo 4, della legge 11 giugno 2004, n. 145 ha modificato i parametri temporali della norma in esame.

(2) La sentenza direvocadella riabilitazione ha come effetto principale quello di ripristinare le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna e, secondo l'opinione prevalente, ha natura dichiarativa, quindi produce i suoi effettiex tunce può essere pronunciata d'ufficio, al ricorrere di precisi presupposti, che sono poi ricalcano quelli previsti per la revoca della sospensione condizionale della pena.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 47687/2024

In tema di riabilitazione, ai fini della revoca prevista dall'art. 180 cod. pen. è necessario fare riferimento, nel caso di nuova condanna per reati unificati dal vincolo della continuazione, alla misura della pena inflitta per ciascuno di essi, e non alla pena finale risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47687 del 22 novembre 2024)

2Cass. pen. n. 23335/2021

In tema di riabilitazione, il termine entro il quale deve verificarsi il fatto determinativo della revoca dell'ordinanza dichiarativa della causa di estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità di tale provvedimento, che si verifica al decorso del termine di quindici giorni dalla sua comunicazione o notificazione alle parti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23335 del 28 gennaio 2021)

3Cass. pen. n. 1687/1995

In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un'ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall'art. 180 c.p., in sintonia con l'art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione (art. 683) al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell'art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1687 del 4 luglio 1995)

4Cass. pen. n. 3244/1986

A differenza del provvedimento di riabilitazione, avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all'osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende l'accoglimento dell'istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, il provvedimento col quale viene disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa, per l'intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l'indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3244 del 28 aprile 1986)