Articolo 184 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Estinzione della pena [di morte], dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

Dispositivo

Note

(1) La pena di morte è stata soppressa nel nostro ordinamento, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, come spiegato in nota all'art. 17 del c.p..

(2) Nell'ipotesi in cui concorrano un delitto che importa la pena dell'ergastolo ed uno che importa una pena detentiva temporanea, l'eventuale causa di estinzione della pena (amnistia, indulto o grazia) relativa all'ergastolo, riguarda solo su quest'ultimo e quindi il reo deve scontare per intero la pena stabilita per il reato concorrente.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 25982/2023