Articolo 421 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pubblica intimidazione con uso di armi

Dispositivo

(1)Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, comma 2-quater del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 32132/2025

In tema di pubblica intimidazione con uso di armi o di materie esplodenti, sussiste continuità normativa tra il delitto di cui all'art. 6 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e quello previsto dall'art. 421-bis c.p., poiché quest'ultima norma incriminatrice, introdotta dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, riporta inalterati la condotta materiale e il fine specifico della prima, contestualmente abrogata dall'art. 4, comma 2-quinquies, del medesimo d.l.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32132 del 12 settembre 2025)

2Cass. pen. n. 15697/2022

In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15697 del 11 gennaio 2022)