Articolo 452 terdecies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Omessa bonifica
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
Note
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 32117/2024
In tema di reati contro l'ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta avente potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32117 del 29 maggio 2024)