Articolo 191 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Ordine dei crediti garantiti con [ipoteca] o sequestro
Dispositivo
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende [149], sono pagate nell'ordine seguente [c.p.p. [320]:
- le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
- le somme dovute a titolo di risarcimento di danni [185] e di spese processuali [c.p.p. [538], [539], [541] al danneggiato [c.p.p. [320], purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile [c.p.p. [648], [650];
- le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario [c.p.p. [320];
- le spese del procedimento;
- le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188]. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
- le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p.p. [691].