Articolo 191 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Ordine dei crediti garantiti con [ipoteca] o sequestro
Dispositivo
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende [149], sono pagate nell'ordine seguente [c.p.p. [320]: