Articolo 193 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Dispositivo
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo [189] (1).
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente [c.c. 2901] (2).
Note
(1) Lamalafedeè stata intesa dalla Cassazione come conoscenza da parte del contraente del reato commesso dall'alienante, nonché del pregiudizio subito dal creditore, non essendo richiesto esplicitamente un accordo con il terzo contraente diretto a danneggiare il creditore.
(2) Il riferimento all'art. 189 del c.p., in quanto da considerarsi abrogata, in quanto incompatibile con quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, deve leggersi come riferimento ora all'art. 316 del c.p.p..
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 4724/2019
Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall'imputato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex art. 193 cod. pen., non escludono l'assoggettamento a sequestro conservativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui si procede.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4724 del 16 gennaio 2019)
2Cass. pen. n. 7586/2019
In tema di sequestro conservativo, la presunzione relativa di fraudolenza degli atti a titolo oneroso compiuti successivamente alla consumazione del reato, stabilita dall'art. 193, comma primo, cod. pen., non può essere limitata ai casi di simulazione ovvero di irrisorietà del prezzo pattuito, configurandosi, invece, laddove non venga dimostrata la neutralità degli atti rispetto agli interessi dei creditori.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7586 del 15 gennaio 2019)