Articolo 211 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo non esisteva nell'originaria formulazione del codice penale, in quanto è stato aggiunto dall'art. 7, l. 12 luglio 1999, n. 231, contenente disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, di misure cautelari. Tale legge introdusse però solo il primo comma, affermando che le norme relative al rinvio obbligatorio e a quello facoltativo dell'esecuzione della pena trovano applicazione anche in materia di esecuzione delle misure di sicurezza.

(2) Nel 2001 poi l'art. 2, L. 8 marzo 2001, n. 40 vi ha aggiunto il secondo comma, il quale è stato considerato non ben coordinato con il primo. Viene qui infatti ad essere espressa una misura di incerta qualificazione giuridica, applicabile solo nei casi pericolosità particolarmente qualificata. Non essendovi chiari criteri applicativi, qui il giudice si ritiene debba operare una delicata mediazione tra il concreto pericolo di nuovi reati e le condizioni di salute del soggetto.