Articolo 518 terdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Dispositivo

(1)Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo [285], commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.