Articolo 244 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Dispositivo

Chiunque, senza l'approvazione del Governo (1), fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero (2), in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra (3), è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni (4).

Note

(1) Al presupposto negativo della condotta, inteso come la mancanza dell'approvazione del Governo, che deve sussistere al momento del fatto, corrisponde il presupposto positivo dello stato di pace. Affinché possa infatti trovare applicazione il reato in esame è necessario che tra lo stato italiano e quello estero sussista uno stato di neutralità o quantomeno di non belligeranza.

(2) Perarruolamentos'intende un atto di ingaggio di soggetti armati, che ponga in essere un rapporto di subordinazione o di servizio, gratuito o retribuito. Mentre la nozione diatti ostilirisulta meno chiara. La dottrina tradizionale vi ricomprende qualsiasi manifestazione di inimicizia o odio contro lo Stato estero, che si estrinseca in atti materiali e tangibili (ad esempio stampati oltraggiosi o rivelazioni di segreti), invece l'orientamento più recente circoscrive questi atti a quelli dotati di un certo grado di aggressività che comporta la rottura della neutralità.

(3) La fattispecie in esame si configura come un reato di pericolo in quanto gli arruolamenti e gli atti ostili devono essere tali da esporre lo Stato italiano al pericolo della guerra, turbare le relazioni con un governo estero o esporre lo Stato italiano al pericolo di rappresaglie o ritorsioni. Risulta però controversa la natura giuridica di tali eventi. Secondo parte della dottrina si tratta di una condizione obiettiva di punibilità (v.44), mentre altri propendono per considerarli come elementi costitutivi del reato.

(4) Lo scoppio della guerra costituisce una circostanza aggravante speciale, insieme al verificarsi delle rappresaglie o delle ritorsioni e alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 13597/2009

Il termine "reclutamento" contenuto nell'art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata più ampia rispetto all'attività di "arruolamento" contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p., in quanto comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13597 del 27 marzo 2009)

2Cass. pen. n. 36776/2003

L'attività di arruolamento contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all'art. 4 della L. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione Onu del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36776 del 25 settembre 2003)