Articolo 250 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Commercio col nemico

Dispositivo

Note

(1) La norma, che non ha mai trovato applicazione pratica, disciplina il cosiddetto favoreggiamento economico indiretto, qual reato plurisoggettivo che si realizza al tempo di guerra o quando vi sia imminente pericolo della stessa attraverso lo scambio di beni e servizi con il nemico, anche per via indiretta (si pensi al caso degli intermediari o all'interposizione di cittadini di Stati neutrali).