Articolo 260 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Dispositivo

Note

(1) Si ritieneclandestina, l'introduzione in un luogo che avviene evitando la sorveglianza di custodi o vigilanti, mentre avvienecon inganno, se il soggetto si avvale di mezzi fraudolenti che inducono in errore i soggetti addetti alla vigilanza.

(2) La condotta criminosa di cui al numero due implica necessariamente la volontà cosciente di detenere mezzi idonei ad acquisire notizie segrete o riservate di cui si vuole evitare la divulgazione.

(3) L'ultimo comma è stato aggiunto successivamente dall’art. 7, comma 3-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, poi convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 1242/2001

2Cass. pen. n. 5262/1988

3Cass. pen. n. 1821/1965