Articolo 262 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione

Dispositivo

Note

(1) Il reato differisce dal precedente solo per quanto attiene l'oggetto materiale della condotta, che in questo caso è individuato nelle notizie cosiddette riservate.

(2) I commi due e tre prevedono due differenti ipotesi di aggravanti speciali, che si riferiscono rispettivamente alla commissione della condotta in tempo di guerra e allo scopo di spionaggio politico o militare.

(3) Accanto all’ipotesi dolosa, è prevista anche l’ipotesi colposa, che si verifica quando la divulgazione delle notizie non sia avvenuta intenzionalmente, ma per negligenza o imprudenza del soggetto. In tale caso del reato risponde solo chi ha colposamente divulgato la notizia e non anche colui che l’ha ottenuta.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 20445/2021

2Cass. pen. n. 47224/2013

3Cass. pen. n. 39514/2007

4Cass. pen. n. 2108/1995

5Cass. pen. n. 6319/1989