Articolo 270 quinquies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Dispositivo
(1)Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo [270] (2), addestra o comunque fornisce istruzioni (3) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo [270].
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Note
(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155, ed è stato poi modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.L'ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.
(2) La clausola di riserva sottolinea il rapporto di sussidiarietà del delitto di arruolamento rispetto all'art. 270 bis.
(3) Si tratta di u reato di pericolo che prevede la punibilità anticipata di un'attività prodromica al compimento di atti eversivi.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 20193/2023
L'art. 270-quinquies cod. pen. descrive un'ipotesi di reato di pericolo, perché punisce atti prodromici al compimento di condotte terroristiche. Ma la condotta tipica non può limitarsi all'attività di informazione, pena la incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva, ma è integrata da comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte di terrorismo, che risultino espressione di un doppio dolo specifico: la volontà di autoaddestrarsi per commettere atti di violenza o di sabotaggio e quella di perseguire una finalità terroristica. Non è casuale che nella norma si faccia riferimento solo all'univocità e non anche all'idoneità, a riprova del fatto che viene attribuita rilevanza penale a condotte che precedono il tentativo, integrato da atti idonei e univoci. Ma la consumazione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perché il fatto non si esaurisca in una fattispecie di volontà, la sussistenza di atti che oggettivamente manifestino che la detta volontà è finalizzata a realizzare lo scopo terroristico; l'obiettivo perseguito deve esplicitarsi all'esterno in una condotta che, pur non dovendo raggiungere la soglia dell'idoneità propria del tentativo, attesti la serietà dell'azione rispetto al fine, proiettandosi all'esterno attraverso elementi concreti e, appunto, univoci. L'univocità della condotta, espressamente richiamata nel precetto penale, costituisce un requisito immancabile per l'individuazione della stessa tipicità della condotta. A tale scopo è necessario che ricorrano, unitamente alle attività di informazione attraverso i mezzi di diffusione in merito ad atti di martirio e alla preparazione di atti terroristici, il rinvenimento di elementi esterni di varia natura che possano far pensare a condotte concretamente dirette alla predisposizione e alla preparazione di atti terroristici.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20193 del 7 febbraio 2023)
2Cass. pen. n. 14885/2022
Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., è reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontà del soggetto agente di perseguire sia la finalità, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14885 del 29 novembre 2022) C. giust. UE n. 22066/2020La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., in quanto compreso nell'elenco dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., richiamati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. V, sentenza n. 22066 del 6 luglio 2020)
3Cass. pen. n. 7898/2019
Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7898 del 12 dicembre 2019)
4Cass. pen. n. 15089/2019
In tema di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., le due figure soggettive dell'addestratore e dell'informatore si differenziano per la diversa qualità e intensità delle condotte, entrambe divulgative e implicanti l'esistenza di destinatari, in quanto solo la prima si connota di una idoneità formativa, che mira all'obiettivo di far acquisire non solo istruzioni e notizie tecniche, specie d'ordine bellico e militare, quanto di realizzare, in coloro che si giovano dell'addestramento, la capacità di porre in essere le condotte di tipo terroristico; l'informatore, invece, si limita a trasmettere istruzioni tecniche, senza curarsi se il destinatario sia nelle condizioni di recepirle, elaborarle e quindi sfruttarle in azioni di tipo terroristico.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15089 del 6 marzo 2019)
5Cass. pen. n. 6061/2017
Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. sulla base di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali il possesso da parte dell'imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di tecniche per la preparazione di un ordigno, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo, nonché l'avere in rubrica telefonica un'utenza collegata ad altra in uso a soggetto poi arrestato per detenzione di armi ed esplosivi).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6061 del 9 febbraio 2017)
6Cass. pen. n. 38220/2011
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 quinquies c.p. ha quali soggetti attivi l'"addestratore", ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l'"informatore", ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l'"addestrato", ossia colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento. (La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero "informato", individuabile in colui che rimane mero occasionale percettore di informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38220 del 24 ottobre 2011)
7Cass. pen. n. 29670/2011
Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'art. 270 quinquies, c.p., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270 sexies c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29670 del 25 luglio 2011)
8Cass. pen. n. 39430/2008
In tema di associazioni sovversive con finalità di terrorismo internazionale, la condizione dell'arruolato (che, in quanto tale, non risponde del reato di cui all'art. 270 quater c.p.) o dell'addestrato (punibile, invece, ai sensi dell'art. 270 quinquies) non preclude la responsabilità di questi ultimi in ordine al reato associativo di cui all'art. 270 bis c.p., qualora essi non siano solo tali ma entrino a far parte dell'organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l'arruolamento o l'addestramento siano effettuati, considerato che con l'introduzione delle previsioni di cui agli art. 270 quater e quinquies c.p., il legislatore ha inteso estendere e non restringere l'area delle condotte penalmente sanzionabili.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39430 del 21 ottobre 2008)