Articolo 270 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Assistenza agli associati

Dispositivo

Note

(1) La norma è stata introdotta dal d.l. 19 ottobre 2001, n. 374, poi convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) Vengono sanzionate quelle condotte ivi indicati tassativamente poste in essere da soggetti che, pur essendo esterni alla struttura associativa, sostengono i componenti della stessa.

(3) Si tratta di una causa speciale di non punibilità, fondata su un criterio di opportunità politico-criminale che lascia sussistenti tipicità, antigiuridicità e colpevolezza.

(4) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.