Articolo 275 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
Dispositivo
[Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.]