Articolo 280 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Dispositivo

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui (2), mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo [585] e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli [98] e [114], concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (3).

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3 della l. 14 febbraio 2003, n. 34.

(2) Non deve trattarsi di atti puramente dimostrativi, privi di reale capacità offensiva e quindi inidonei a creare il panico nella collettività.

(3) Il delitto in esame rientra tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25 quater del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 8069/2010

Integra il delitto di atto di terrorismo previsto dall'art. 280-bis c.p. (nella specie aggravato dalla finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale) l'allocazione di un ordigno micidiale sul davanzale di una finestra dell'ufficio elettorale di candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8069 del 11 febbraio 2010)