Articolo 286 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Guerra civile

Dispositivo

Note

(1) Sebbene l'espressione "chiunque" rimandi alla categoria di reato comune, la fattispecie in esame non può dirsi monosoggettiva, in quanto è di fatto impossibile che una sola persona sia in grado di provocare una guerra civile.

(2) Perguerra civiles'intende la lotta armata di un parte della popolazione contro un'altra, oppure contro le forze dello Stato intervenute a ristabilire l'ordine.

(3) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dall'ergastolo stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano (v17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 2600/1986