Articolo 288 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Dispositivo

Note

(1) Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui uno o più cittadini vengono arruolati o sono loro consegnate armi o munizioni, senza la necessità che tali soggetti siano passati all'estero o abbiano preso effettivamente servizio.

(2) Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che aumenta di un terzo la pena prevista.