Articolo 289 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Dispositivo

Note

(1) Il delitto in esame si distingue dalle fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione (630) e di sequestro di persona (605), in quanto è presenta la finalità di terrorismo e di versione dell'ordine democratico. Tale ultima espressione corrisponde all'eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304, inteso come quell'ordinamento costituito dal complesso dei principi fondamentali che contraddistinguono secondo la Costituzione la fisionomia dello Stato.

(2) Secondo l'opinione dominante i commi 2 e 3 si riferiscono a delle circostanze aggravanti, tuttavia altri autori propendono per considerarle fattispecie autonome di reato, quindi non dovrebbero rilevare in tema di bilanciamento.

(3) Affinché possa trovare applicazione tale disposizione il comportamento del reo deve non solo precedere il riacquisto della libertà, ma anche esserne determinante. L'attenuante in esame infatti non trova applicazione quando il riacquisto della libertà è un dato di fatto esclusivamente conseguente all'avvenuto compimento dell'azione programmata.

(4) Altre all'attenuante speciale di cui al comma 4 prima parte, si ricorda quella prevista dall'art. 6 d.l. 15 gennaio 1991, n.8, poi convertito in l. 15 marzo 1991, n. 82, che prevede che se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e all'incolumità della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 3758/2015

2Cass. pen. n. 11344/1993

3Cass. pen. n. 4855/1990

4Cass. pen. n. 10711/1989

5Cass. pen. n. 5807/1988

6Cass. pen. n. 3130/1987

7Cass. pen. n. 8552/1984