Articolo 292 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanza aggravante

Dispositivo

[La pena prevista nei casi indicati dagli articoli [278] (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), [290], comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e [292] (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo. Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.]